Ricorso inammissibile: quando l’aggressività giustifica la pena
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i criteri di valutazione della pena. In particolare, la Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, confermando la decisione dei giudici di merito. Questo caso evidenzia come la valutazione della condotta e dell’aggressività dell’imputato sia un elemento centrale, la cui censura in Cassazione è possibile solo entro limiti molto stretti.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando presumibilmente i criteri utilizzati per la determinazione della sua pena.
La difesa mirava a ottenere una revisione della condanna, sostenendo implicitamente che la pena inflitta fosse eccessiva o basata su una valutazione errata delle circostanze del fatto. Tuttavia, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, che era già stata accertata nei precedenti gradi di giudizio, ma si concentra esclusivamente sulla validità dei motivi presentati dal ricorrente. Secondo la Corte, i motivi addotti non erano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. Questo tipo di giudizio, infatti, non è una terza istanza di merito, ma serve a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Valutazione della Pena e Aggressività
Le motivazioni della Corte sono chiare e concise. I giudici supremi hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel determinare la sanzione. In particolare, sono stati considerati due elementi fondamentali:
1. Le modalità della condotta e l’aggressività: La Corte di merito aveva adeguatamente valutato il comportamento tenuto dall’imputato, ritenendo la sua aggressività un fattore rilevante per stabilire l’entità della pena. Questa valutazione, essendo basata su elementi di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria.
2. La misura della pena e la recidiva: La pena base inflitta (nove mesi di reclusione) è stata giudicata congrua, in quanto di poco superiore al minimo edittale previsto dalla legge per quel reato. A questa pena è stato poi applicato un aumento per la recidiva, un’aggravante che tiene conto dei precedenti penali dell’imputato.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto il ricorso privo di fondamento giuridico, in quanto tentava di ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione. Infine, come previsto dalla legge per i casi di inammissibilità, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può trasformarsi in un pretesto per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è proposto per motivi non consentiti dalla legge, come ad esempio la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Come viene determinata la misura della pena in un caso di resistenza a pubblico ufficiale?
La pena viene determinata valutando le circostanze specifiche del caso, come le modalità della condotta e il grado di aggressività dimostrato dall’imputato. La sanzione base, che deve comunque rispettare il minimo edittale, può essere poi aumentata in presenza di aggravanti come la recidiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITALE NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Le modalità della condotta e l’aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per determinare la misura della pena, peràltro in misura poco superiore al minimo edittale (mesi nove di reclusione), poi aumentata per la recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pre,icjente