Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale quando mira a una nuova valutazione dei fatti. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema giudiziario e il ruolo specifico della Suprema Corte. Analizziamo una decisione che respinge un ricorso, condannando il proponente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, proprio perché le doglianze sollevate esulavano dalle competenze del giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per aver posto in essere una condotta di guida pericolosa al fine di sottrarsi a un controllo di polizia. Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, basata sulle testimonianze acquisite, l’individuo, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, aveva tentato la fuga compiendo manovre spericolate che mettevano in pericolo sia gli inseguitori sia gli altri utenti della strada. Questa condotta è stata ritenuta integrante il reato contestato.
I Motivi del Ricorso e la Barriera della Legittimità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Una diversa valutazione delle prove: Si contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, proponendo una lettura alternativa del compendio probatorio. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare le testimonianze e giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
2. Una rivalutazione della pena: Si criticava la severità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché il diniego della sospensione condizionale della pena. Anche in questo caso, si sollecitava un diverso approccio valutativo rispetto a quello del giudice di merito, che aveva basato la sua decisione sulla gravità della condotta e sulla personalità negativa del reo, desunta da precedenti penali.
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito con fermezza la propria funzione e i confini del suo intervento. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle istanze precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica, contraddittoria o carente.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che:
* Sul primo motivo: La ricostruzione della Corte d’Appello, secondo cui l’imputato aveva tentato la fuga con manovre pericolose, era basata su testimonianze e non appariva affatto illogica. Chiedere di riconsiderare tali prove equivale a sollecitare un nuovo giudizio sui fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Un ricorso inammissibile è la naturale conseguenza di una tale richiesta.
* Sul secondo motivo: La determinazione della pena, la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale sono espressione del potere discrezionale del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato le sue scelte, facendo riferimento alla gravità oggettiva della condotta e ai precedenti penali dell’imputato. Non essendoci vizi di legge o illogicità manifesta, la valutazione era insindacabile in Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un chiaro monito: il ricorso per Cassazione deve essere utilizzato per denunciare errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) e non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso inammissibile non solo non produce il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma la distinzione cruciale tra giudizio di merito e di legittimità, un pilastro del nostro ordinamento processuale penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni sollevate non riguardavano errori di diritto, ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e delle decisioni discrezionali sulla pena, attività che rientrano nel merito e sono precluse alla Corte di Cassazione.
Può la Corte di Cassazione riesaminare le testimonianze o decidere sulla congruità di una pena?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove come le testimonianze, né può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla misura della pena o sulla concessione di benefici. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa nel proporre un’impugnazione con motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è genericamente volto a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, inerente al merito e preclusa in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte sulla base delle testimonianze acquisite, sulla base delle quali ha ritenuto non illogicamente che il ricorrente, avvedutosi della presenza degli operanti, aveva cercato di darsi alla fuga, per sottrarsi al controllo, compiendo spericolate manovre e mettendo in pericolo sia gli inseguitori sia gli utenti della strada, condotta integrante il delitto contestato
Ritenuto che il secondo motivo è volto a prospettare un diverso approccio valutativo, non consentito in sede di legittimità, avendo la Corte rilevato che la gravità della condotta e la negativa personalità del reo, gravato da vari precedenti, giustificava la pena irrogata e il diniego delle attenuanti generiche, ferma restando la genericità della richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, alla luce dei precedenti di cui la Corte ha fatto menzione;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, c:onseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Così deciso il 16 febbraio 2024