Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26939 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 27/11/1989
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26/06/2024, di conferma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 21/09/2022, di condanna alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 6000,00 di multa per il reato cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 3096 del 1990, così riqualificati i fatti.
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell legge penale in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., per aver la Corte di appello affermat penale responsabilità del ricorrente per il sol fatto di essersi costui avvalso della facoltà rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, a nulla valendo le spontanee dichiarazioni re dal solo COGNOME volte a chiarire l’estraneità dei computati per l’intera dinamica dei fatt essendovi peraltro alcuna prova certa che la busta di plastica rinvenuta nella cassettiera fos nella disponibilità del COGNOME.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Cort territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone un valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimit doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congru fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quind non censurabile in quanto la Corte di appello ha affermato che il COGNOME non avrebbe addotto motivi plausibili che avrebbero giustificato l’aver accompagnato il COGNOME in garag emergendo, al contrario, solo quelli attinenti alla merce contenuta nello stesso garage e cioè sostanza stupefacente; inoltre, in una cassettiera, all’interno del garage, è stata rinvenuta busta di plastica analoga a quella vista trasportare da COGNOME, unitamente a sostanza granulosa da taglio, nonché individuati cinque involucri di cocaina e, da ultimo, a conferma della pena responsabilità, la Corte di appello ha evidenziato che, a seguito della perquisizione domicilia sono stati rinvenuti in suo possesso altri gr. 5,80 di hashish, circostanza idonea a dimostrare c il ricorrente fosse già in possesso di sostanza stupefacente per l’utilizzo personale e dunque presenza in loco dimostra la sua cointeressenza nella gestione della sostanza stupefacente.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell’art. 616 cod. proc. pen alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa d ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025