Ricorso inammissibile: la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado, la Corte non può fare altro che respingerlo, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e giuridicamente corretta. Analizziamo il caso specifico, relativo a una condanna per estorsione e lesioni, per comprendere meglio i limiti del ricorso in Cassazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di estorsione e lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato aveva approfittato del legame affettivo che la vittima nutriva nei suoi confronti per ottenere somme di denaro con vari pretesti. In un episodio specifico, la richiesta di denaro era stata accompagnata da violenza fisica, concretizzatasi in un pugno, al fine di costringere la persona offesa a consegnare il denaro. Le dichiarazioni della vittima, supportate da riscontri esterni, avevano inoltre evidenziato l’esistenza di minacce reiterate finalizzate allo stesso scopo.
I motivi del ricorso e il ricorso inammissibile in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Errata valutazione delle prove: Si contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla dichiarazione di colpevolezza, tentando di ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti.
2. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento di circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, confermando la condanna e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza.
Sul divieto di rivalutazione del merito
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha sottolineato che non rientra nei suoi poteri procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il compito della Cassazione, in sede di legittimità, è verificare se la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e completa, spiegando perché la versione dell’imputato non trovasse riscontro e come la violenza fosse inequivocabilmente collegata alla richiesta estorsiva. Pertanto, il tentativo di proporre una diversa interpretazione dei fatti si traduce in una richiesta inammissibile in questa sede.
Sulle circostanze attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche era ampiamente giustificata e priva di illogicità. La motivazione si basava su due elementi cruciali: la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, indicativi di una certa propensione a delinquere, e il fatto che il modesto profitto economico del reato era già stato considerato ai fini del riconoscimento di un’altra attenuante specifica. Non vi era quindi spazio per un’ulteriore riduzione della pena su questa base.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei limiti del giudizio di Cassazione. Non si tratta di un ‘terzo grado’ di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda, ma di un controllo sulla legalità e logicità delle decisioni precedenti. La dichiarazione di ricorso inammissibile serve a sanzionare quei tentativi di utilizzare la Suprema Corte come un’ulteriore istanza di merito, ribadendo che la valutazione delle prove è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La decisione conferma inoltre che la concessione delle attenuanti generiche è una scelta discrezionale del giudice, che deve essere motivata in modo logico, e non un diritto automatico dell’imputato.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Perché la Corte ha respinto la richiesta di applicare le attenuanti generiche?
La richiesta è stata respinta perché la decisione del giudice di merito era motivata logicamente. La mancata concessione si basava su due elementi: i numerosi precedenti penali dell’imputato e il fatto che il modesto profitto del reato era già stato valorizzato con un’altra attenuante specifica.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 271 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato il 20/01/1992
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere u inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplic ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) l’intendimento dell’imputato era quello approfittare dell’affetto che la persona offesa provava nei suoi confronti, al fine di ot somme di denaro che invocava con vari pretesti; b) con riferimento allo specifico episodi narrato dalla persona offesa, è chiaro il collegamento tra il pugno ricevuto e la pressa richiesta di denaro da parte dell’imputato, con la conseguenza che la violenza da quest’ultim posta in essere costituisce una condotta diretta a costringere la vittima a consegnarlo; c versione alternativa dell’imputato non trova riscontro in atti e non spiega per quale finalità questi avesse usato violenza nei confronti della vittima; d) dalle dichiarazion persona offesa, confermate anche da riscontri esterni, risulta che minacce rivol all’ottenimento del denaro erano state poste in essere anche in altre occasioni;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si eviden la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, nonché la circostanza pe cui il modesto profitto economico avuto di mira è già stato valorizzato con l’attenua specifica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore