Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 271 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 271 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 582 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere u inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplic ragioni del suo convincimento, rilevando che: a) l’intendimento dell’imputato era quello approfittare dell’affetto che la persona offesa provava nei suoi confronti, al fine di ot somme di denaro che invocava con vari pretesti; b) con riferimento allo specifico episodi narrato dalla persona offesa, è chiaro il collegamento tra il pugno ricevuto e la pressa richiesta di denaro da parte dell’imputato, con la conseguenza che la violenza da quest’ultim posta in essere costituisce una condotta diretta a costringere la vittima a consegnarlo; c versione alternativa dell’imputato non trova riscontro in atti e non spiega per quale finalità questi avesse usato violenza nei confronti della vittima; d) dalle dichiarazion persona offesa, confermate anche da riscontri esterni, risulta che minacce rivol all’ottenimento del denaro erano state poste in essere anche in altre occasioni;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserv giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestament infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si eviden la sussistenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, nonché la circostanza pe cui il modesto profitto economico avuto di mira è già stato valorizzato con l’attenua specifica;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 dicembre 2024
Il Consigliere estensore