Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per rapina e furto, sottolineando come i motivi proposti mirassero a una nuova valutazione delle prove, attività preclusa alla Suprema Corte. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e l’importanza di formulare censure appropriate.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di rapina e furto. La sua responsabilità penale era stata affermata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, in una decisione definita ‘doppia conforme’, ossia pienamente coincidente. Nonostante ciò, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
L’analisi della Cassazione si è concentrata sulla natura dei motivi addotti dal ricorrente, valutandone l’ammissibilità prima ancora che la fondatezza.
Primo Motivo: la Valutazione delle Prove
Il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 192 del codice di procedura penale e un vizio di motivazione riguardo alla responsabilità penale. Il ricorrente, in sostanza, contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli elementi probatori.
La Cassazione ha prontamente qualificato questo motivo come ‘aspecifico’ e articolato ‘esclusivamente in fatto’. La Corte ha ricordato che il suo ruolo non è quello di procedere a una ‘rilettura’ delle prove o di adottare nuovi parametri di valutazione, ma solo di verificare la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, i giudici di appello avevano fornito una spiegazione esaustiva e razionale, fondata su una pluralità di elementi che dimostravano la colpevolezza, rendendo la ricostruzione dei fatti incensurabile in sede di legittimità.
Secondo Motivo e il rigetto del ricorso inammissibile
Con il secondo motivo, il ricorrente contestava l’erronea interpretazione dell’art. 114 del codice penale, che prevede un’attenuante per chi ha dato un contributo di minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione di un reato.
Anche questa censura è stata ritenuta ‘aspecifica’. La Corte ha evidenziato come i giudici d’appello avessero chiarito, con un percorso argomentativo coerente, che il contributo del ricorrente (garantire l’impunità all’autrice materiale dei reati) non era affatto trascurabile nell’economia generale del piano criminoso. L’efficacia causale del suo apporto non era così lieve da giustificare l’applicazione dell’attenuante.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambe le censure si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, attività che esula dai poteri della Cassazione. Il giudizio di legittimità è un controllo sulla corretta applicazione della legge (error in iudicando) e sulla logicità della motivazione (error in procedendo), non un terzo grado di giudizio sui fatti. La presenza di una ‘doppia conforme’, con due sentenze di merito che giungono alle medesime conclusioni in modo argomentato, rende ancora più difficile scardinare l’impianto accusatorio in sede di legittimità, a meno di non individuare un vizio logico macroscopico, che qui non sussisteva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi su vizi di legittimità e non su semplici disaccordi riguardo all’interpretazione delle prove. Proporre motivi di fatto non solo è inutile, ma è anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso quantificata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Pertanto, prima di intraprendere la via della Cassazione, è cruciale una valutazione attenta e professionale sull’effettiva sussistenza dei presupposti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘aspecifici’ e si basavano esclusivamente su una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità?
Significa che la Corte non può riesaminare come si sono svolti i fatti (il merito), ma deve limitarsi a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Per quale motivo i giudici hanno negato l’attenuante della minima importanza?
L’attenuante è stata negata perché, secondo la valutazione dei giudici di merito (confermata dalla Cassazione), il contributo del ricorrente nel garantire l’impunità all’autore principale del reato non è stato considerato di efficacia così lieve da risultare trascurabile nell’economia complessiva del crimine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36308 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. peri. nonché vizio di motivazione in ordine penale responsabilità è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, qui proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori post fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grad come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralit di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordin reati di rapina e furto (vedi pagg. da 4 ad 8 della sentenza impugnata), ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e del razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede rilevato erronea interpretazione dell’art. 114 cod. pen. è aspecifico. I
che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta giudici di appello, con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente illogicità manifeste, hanno chiarito come il contributo fornito dal ricorr (garantendo l’impunità all’autrice delle condotte predatorie) non contraddistinto da una efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risu trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso con conseguent insussistenza dell’attenuante della minima importanza (vedi pag. 8 e 9 del sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.