Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione non può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’analisi di questo caso ci permette di comprendere le ragioni che portano a un ricorso inammissibile e le conseguenze per chi lo propone.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze non si concentravano su presunti errori nell’applicazione delle norme giuridiche, bensì sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio effettuata dai giudici dei gradi precedenti. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di offrire una nuova interpretazione delle prove e degli eventi, contestando la logicità della motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. La Corte ha stabilito che le censure sollevate dal ricorrente erano del tutto estranee ai poteri del giudice di legittimità. Chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti equivale a sollecitare un’invasione di campo nelle competenze esclusive del giudice di merito, ovvero del Tribunale e della Corte d’Appello.
Le Motivazioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su principi consolidati. Il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire ‘come sono andate le cose’, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello di Napoli avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, esente da vizi logici e basata su ‘corretti criteri di inferenza’ e ‘condivisibili massime di esperienza’. La Corte territoriale aveva già esaminato e motivatamente respinto la tesi difensiva (relativa a un presunto errore di persona), e la sua valutazione non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità. Tentare di farlo rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Anzi, produce effetti molto concreti per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, tale declaratoria comporta automaticamente due obblighi:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali: il ricorrente deve farsi carico dei costi del procedimento che ha inutilmente attivato.
2. Il versamento di una somma alla cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti.
Questa ordinanza, quindi, serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento prezioso per garantire la corretta applicazione del diritto, ma non può essere utilizzato come un tentativo di ottenere una terza revisione dei fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio.
Qual è il motivo principale per cui un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando, invece di denunciare errori di diritto, chiede alla Corte di riesaminare i fatti del caso o di valutare nuovamente le prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in ambito penale?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello?
La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata perché era logica, coerente, priva di vizi e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza. La Corte d’Appello aveva già fornito una spiegazione convincente per la sua decisione, rendendo superfluo e non consentito un ulteriore esame da parte della Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del dolo per la resistenza opposta dall’imputato per sottrarsi alla perquisizione, avendo evidenziato una serie di elementi che sorreggono tale lettura, non dandosi credito alla tesi difensiva dell’errore di persona in modo non illogico (vedi p.4 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
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Il Presidente