Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di merito. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la colpevolezza di un imputato per essersi allontanato dalla propria abitazione. Analizziamo la decisione e le sue importanti implicazioni.
Il caso: allontanamento ingiustificato e ricorso in Cassazione
I fatti alla base della vicenda processuale riguardano un individuo che, pur essendo autorizzato a lasciare la propria abitazione per presenziare a un’udienza, si era allontanato in orari non compatibili con tale permesso. La Corte d’Appello di Bari aveva ritenuto provato il carattere doloso della sua condotta, fornendo una motivazione adeguata a sostegno della condanna.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, tentando di ottenere una nuova valutazione delle circostanze di fatto e del materiale probatorio. La difesa ha evidentemente cercato di contestare la ricostruzione degli eventi operata dai giudici di merito, sostenendo una diversa interpretazione delle prove.
I limiti del Giudizio di Legittimità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le censure sollevate, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è di natura procedurale e attiene alla funzione stessa della Suprema Corte. Il suo compito, nel cosiddetto “giudizio di legittimità”, non è quello di stabilire come sono andati i fatti, ma di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
La valutazione delle prove spetta al Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione). I giudici di merito hanno il compito esclusivo di ricostruire i fatti, analizzare le prove (testimonianze, documenti, etc.) e decidere sulla base di esse. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le conseguenze dell’inammissibilità: Condanna alle spese
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte lo condanna al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, un ente che finanzia progetti di reinserimento per i detenuti. In questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Le motivazioni della decisione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione evidenziando due punti chiave. In primo luogo, ha affermato che le censure proposte dal ricorrente riguardavano la ricostruzione del fatto e l’apprezzamento delle prove, attività che esulano completamente dalle competenze della Cassazione e sono rimesse all’esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza.
In secondo luogo, ha specificato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata sul carattere doloso dell’allontanamento, sottolineando come gli orari di uscita fossero incompatibili con quelli dell’udienza a cui l’imputato era stato autorizzato a partecipare. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per un annullamento della sentenza.
Conclusioni: Implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto, come l’errata interpretazione di una norma, o su vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione l’analisi delle prove condotta nei gradi di merito porta, come in questo caso, a una dichiarazione di inammissibilità e a una condanna economica per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, argomenti che non possono essere riesaminati nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, ma sono di esclusiva competenza del giudice di merito.
Cosa significa che la valutazione dei fatti spetta al giudice di merito?
Significa che solo i giudici del primo grado e della Corte d’Appello hanno il potere di analizzare le prove (come testimonianze o documenti) per stabilire come si sono svolti gli eventi. La Cassazione controlla solo la corretta applicazione della legge a tali fatti.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46194 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLIGNANO A MARE il 12/03/1970
avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fa nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi al esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di infere espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appell di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del caratter doloso dell’allontanamento dall’abitazione, evidenziando gli orari dell’uscita n compatibili con quelli dell’udienza cui l’imputato era stato autorizzato a presenzi (vedi p.2 della sentenza impugnata);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
bere estensore Il Co
Il Presidente