Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Il giudizio di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo processo. La sua funzione è di legittimità, ovvero verificare la corretta applicazione delle norme di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente i confini di questo giudizio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i limiti del ricorso in Cassazione.
I Fatti alla Base del Ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Lecce, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: in primo luogo, contestava la rilevanza probatoria attribuita alle intercettazioni telefoniche, ritenendole non sufficientemente valide per fondare la condanna. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 46188/2024, ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni dietro il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare per la sua decisione. Per quanto riguarda le intercettazioni, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio sono attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, basata su corretti criteri di inferenza logica, rendendo le censure del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sul fatto.
Anche le lamentele relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute inammissibili. La Corte ha sottolineato come il ricorrente non si fosse confrontato efficacemente con le ragioni esposte dal giudice di merito. Quest’ultimo aveva motivato la sua decisione sulla base del giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali. Tale valutazione, essendo adeguatamente e logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove operata nei gradi precedenti. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legge, come l’errata applicazione di una norma giuridica o una motivazione manifestamente illogica. Un ricorso inammissibile non solo non porta a una riforma della sentenza, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la scelta di impugnare una decisione da ponderare con estrema attenzione.
Perché la Cassazione ha ritenuto inammissibili le critiche sulle intercettazioni?
La Corte le ha ritenute inammissibili perché la ricostruzione e la valutazione del fatto, così come l’apprezzamento del materiale probatorio, sono profili rimessi alla competenza esclusiva della Corte d’Appello, la quale aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici.
Qual è stato il motivo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Le doglianze sono state giudicate inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità della sua decisione, adeguatamente motivata sul giudizio negativo circa la personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46188 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 07/05/1997
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto dell intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fat nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiv competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto c che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando l valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenua generiche sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente logicamente motivate sul negativo giudizio sulla personalità dell’imputato, gravato da plurim precedenti penali;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali eal versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024 GLYPH re estensore GLYPH Il Presidente
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