Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina i fatti
L’esito di un processo penale può essere contestato attraverso vari gradi di giudizio, ma l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Un recente provvedimento ha messo in luce un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito. Questo articolo analizza un caso in cui è stato presentato un ricorso inammissibile, spiegando perché l’impugnazione è stata respinta e quali sono le lezioni pratiche che possiamo trarne.
Il caso in esame: appello contro una condanna
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso in Cassazione per contestare la sentenza. La difesa si basava su due argomenti principali, sperando di ottenere un annullamento della decisione precedente.
I motivi del ricorso: Vizio di motivazione e continuazione del reato
I due pilastri su cui si fondava l’impugnazione erano:
1. Vizio di motivazione: La difesa sosteneva che la sentenza d’appello fosse viziata nel suo ragionamento logico-giuridico riguardo all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
2. Errata applicazione della legge penale: Si contestava il mancato riconoscimento della cosiddetta ‘continuazione esterna’ (art. 81, comma 2, c.p.) con altri reati già giudicati in precedenza, che avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio più favorevole.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando i motivi del ricorso, li ha rigettati entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Vediamo perché.
La valutazione dei fatti: competenza esclusiva del giudice di merito
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato che le critiche sollevate dalla difesa non riguardavano veri e propri vizi di legittimità, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e del materiale probatorio. Questa attività, tuttavia, è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. In altre parole, non è compito della Cassazione stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo verificare che il ragionamento del giudice che ha deciso sia corretto dal punto di vista logico e giuridico.
Il diniego della continuazione: una decisione ben motivata
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha osservato che la decisione di non applicare la continuazione tra reati poggiava su ‘solide basi argomentative’, conformi agli orientamenti della stessa Cassazione. Non essendo state individuate censure meritevoli di accoglimento, anche questa parte del ricorso è stata giudicata infondata e, di conseguenza, inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio cardine del giudizio di legittimità: la netta separazione tra il giudizio di fatto e il giudizio di diritto. Il ricorrente, criticando la ricostruzione della vicenda e l’apprezzamento delle prove, ha tentato di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, un ruolo che non le compete. La Corte ha semplicemente verificato che la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente solida e giuridicamente corretta. Poiché la Corte d’Appello aveva adempiuto al suo dovere motivazionale in modo esauriente e non contraddittorio, ogni ulteriore discussione sul merito della vicenda era preclusa.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ciò ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione ha successo solo se denuncia reali violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, non se si limita a proporre una diversa lettura dei fatti già ampiamente valutati nei gradi di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione e spetta esclusivamente ai giudici di merito.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36714 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che la difesa lamenta: 1.Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81, comma 2, cod. pen.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni sviluppate concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione c.d. “esterna” con altri reati già giudicati, poggia su solide basi argomentative, non meritevoli di essere censurate e del tutto conformi agli indirizzi di questa Corte.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente