Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta alla Revisione del Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in materia penale, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, con la sua decisione, ribadisce come non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma debba limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge. In questo caso, un ricorso basato su motivi generici e sulla richiesta di una nuova valutazione delle circostanze è stato respinto, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Opposizione Violenta e Lesioni
Alla base della vicenda processuale vi è un episodio di grave opposizione a pubblici ufficiali. Il ricorrente, insieme a suo padre, si era opposto violentemente all’attività di alcuni militari. L’opposizione non si era limitata a una semplice resistenza, ma era sfociata in atti concreti di violenza, come il lancio di sassi e un’aggressione fisica diretta a uno degli operanti, al quale il ricorrente aveva procurato lesioni personali. Questi fatti, già accertati nei precedenti gradi di giudizio, costituivano il fondamento della condanna impugnata.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, il condannato ha presentato un ricorso basato su due motivi principali:
1. Primo Motivo: Considerato dalla Corte generico e manifestamente infondato, contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello riguardo all’attività d’ufficio dei militari e alla reazione violenta del ricorrente.
2. Secondo Motivo: Mirava a ottenere una riconsiderazione nel merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorrente sollecitava, in sostanza, un diverso apprezzamento delle circostanze del fatto, cosa preclusa nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa, analizzando entrambi i punti sollevati dalla difesa.
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una spiegazione logica e coerente dell’accaduto, descrivendo l’attività legittima dei militari e la reazione sproporzionata e violenta dell’imputato. Un motivo di ricorso così generico, che non individua specifici vizi di legge nella sentenza impugnata, non può trovare accoglimento.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può rivalutare le scelte di merito del giudice precedente, se queste sono sorrette da una motivazione non arbitraria. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche sulla base di elementi concreti e non illogici:
– L’intensità del dolo: la determinazione con cui era stata condotta l’azione criminale.
– La caparbietà dell’azione illecita: la persistenza nel comportamento violento.
– Il profilo personologico: delineato anche da una successiva condanna per omicidio, elemento che, sebbene successivo, concorre a definire la personalità complessiva del soggetto e la sua pericolosità sociale.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è immune da censure, in quanto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non presenta vizi di logica o di diritto.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando l’inammissibilità è riconducibile a una colpa del ricorrente, come nel caso di proposizione di un’impugnazione con motivi palesemente infondati. La decisione, quindi, non solo conferma la condanna, ma funge anche da monito contro l’abuso dello strumento processuale del ricorso per Cassazione.
Perché il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché considerato generico e manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato la propria decisione descrivendo l’attività legittima dei militari e la violenta opposizione del ricorrente, rendendo la contestazione priva di specifici vizi di legge.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche?
La negazione delle attenuanti generiche si basava su una valutazione non arbitraria che teneva conto di tre elementi: l’intensità del dolo, la caparbietà dell’azione illecita e il profilo personologico complessivo dell’imputato, influenzato anche da una successiva condanna per omicidio.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile per colpa?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (ad esempio, perché manifestamente infondato), quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14813 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell’attività di ufficio che i militar stavano compiendo, alla quale sia il ricorrente che il padre di lui si erano violentemente opposti, anche lanciando sassi e lanciandosi contro uno degli operanti, cui il ricorrente aveva procurato lesioni personali;
Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso, ma precluso giudizio di merito e risulta manifestamente infondato, avendo la Corte negato le attenuanti generiche con valutazione non arbitraria, incentrata sull’intensità del dolo e sulla caparbietà dell’azione illecita, oltre che sulla condanna per omicidio, seppur successivo, che concorre a delineare il profilo personologico;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presid te