Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivedere i Fatti
L’ordinanza n. 7062/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato avverso una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, la cui analisi ci permette di approfondire la distinzione tra questioni di fatto e questioni di diritto.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la condanna. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a un unico motivo: la presunta insussistenza di un elemento costitutivo del reato, ovvero la presenza di più persone al momento del fatto. Secondo la difesa, questa circostanza non era stata adeguatamente provata.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione sollevata (se ci fossero o meno più persone), ma si ferma a un livello precedente, di natura puramente procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non era consentito dalla legge in sede di legittimità. In altre parole, la richiesta di una nuova valutazione della presenza di più persone costituiva una mera doglianza sui fatti, un tentativo di ottenere dalla Cassazione un nuovo giudizio sulla ricostruzione della vicenda, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria e si fonda su un pilastro del diritto processuale. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle precedenti istanze, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano argomentato in modo logico e coerente con la giurisprudenza consolidata sulla sussistenza del requisito in questione. La richiesta del ricorrente si traduceva, pertanto, in una non consentita istanza di “valutazione alternativa della vicenda”, che esula completamente dalle attribuzioni della Corte. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono duplici. Dal punto di vista del ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa così definitiva e irrevocabile.
Da una prospettiva più ampia, la decisione riafferma la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Per gli operatori del diritto, costituisce un monito a formulare i ricorsi per Cassazione concentrandosi esclusivamente su vizi di legge o su palesi illogicità della motivazione, evitando di riproporre questioni fattuali già esaminate e decise nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si basava su una richiesta di rivalutare un elemento di fatto (la presenza di più persone), attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente come si sono svolti i fatti, ma controllare che i giudici di Tribunale e Corte d’Appello abbiano applicato correttamente le norme di legge e motivato la loro decisione in modo logico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’a 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consenti dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in pu di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vic oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità ( pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 29/01/2024