Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può Rivalutare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del giudizio di legittimità, confermando che non è possibile chiedere ai giudici supremi una nuova valutazione delle prove. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per traffico di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, offrendo spunti fondamentali sulla differenza tra giudizio di merito e di legittimità.
La Vicenda Giudiziaria
I fatti traggono origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione di 30 kg di hashish, una quantità che supera di oltre 4000 volte la soglia minima prevista dalla legge. La condanna includeva l’applicazione di un’importante circostanza aggravante, specificamente quella prevista per l’ingente quantitativo.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, le sue censure si concentravano sull’applicazione della suddetta aggravante e sul trattamento sanzionatorio complessivamente ricevuto.
L’analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa delle doglianze presentate. Secondo i giudici, il ricorrente non stava evidenziando un errore di diritto o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza d’appello. Al contrario, stava riproponendo le stesse censure già avanzate nel grado precedente, tentando di ottenere una diversa e più favorevole lettura delle prove e delle emergenze processuali.
Questa richiesta, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e controllare la coerenza logica delle motivazioni dei giudici dei gradi inferiori.
Le Motivazioni della Decisione
Nel motivare la sua decisione, la Suprema Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione del tutto congrua, logica e fondata su elementi oggettivi emersi durante il dibattimento. I giudici di secondo grado avevano correttamente considerato l’enorme quantitativo di droga, applicando l’aggravante. Al contempo, avevano bilanciato questa circostanza con le attenuanti generiche, tenendo conto del profilo personale dell’imputato e dei suoi legami con gli ambienti del narcotraffico. La motivazione, pertanto, non era né mancante né manifestamente illogica, rendendola incensurabile in sede di legittimità.
Di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Poiché non è stata ravvisata un’assenza di colpa nel proporre un’impugnazione con tali caratteristiche, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi di legittimità chiari e specifici, come un’errata interpretazione di una norma di legge o una palese contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o illogicità della motivazione), il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse del tutto congrua, non manifestamente illogica e fondata su oggettive risultanze dibattimentali. Pertanto, la decisione era incensurabile in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, e non ravvisando un’assenza di colpa nella proposizione del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5932 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALATRI il 09/07/1979
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, per il reato di cui all’art. 73, commi 1, ibis e 4, 80 comma 2, d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’applicazione della circost di cui all’art. 80 d.P.R.309/1990 e in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una divers lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento al quantitativo di sostanza, par kg di hashish, che oltrepassa 4000 volte la soglia di due kg, e ritenuto di dover applicare circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la suddetta aggravante in ragione del profilo personologico dell’imputato e dei collegamenti con gli ambienti del narcotraffico.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente