Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la sanzione per chi tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio di merito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le ragioni della decisione.
I fatti del processo
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, in particolare per il delitto di lesioni.
Il nucleo del suo ricorso si basava sulla richiesta di una nuova valutazione delle prove, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti. Nello specifico, sosteneva che le tracce ematiche trovate su un coltello fossero riconducibili alla persona offesa e non a lui, tentando così di smontare l’impianto accusatorio confermato nei precedenti gradi di giudizio.
Il problema del ricorso inammissibile per motivi di merito
Il ricorrente ha lamentato un error in procedendo e la violazione di norme procedurali. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha prontamente rilevato come, dietro queste formali censure, si celasse in realtà un tentativo di ottenere un nuovo esame del compendio probatorio. La difesa, infatti, non ha evidenziato vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito.
La Corte territoriale aveva già fornito una motivazione logica e priva di vizi, basando la condanna sulla convergenza di diversi elementi: le dichiarazioni della persona offesa, il referto medico e i risultati di una consulenza tecnica. Chiedere alla Cassazione di riconsiderare questi elementi per giungere a una conclusione diversa equivale a sollecitare un giudizio di fatto, che è precluso in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha seguito un orientamento consolidato. Ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione è esente da vizi, come nel caso di specie, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
La decisione si fonda sull’articolo 616 del codice di procedura penale. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha ravvisato una “colpa” nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata, condannando l’imputato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi meramente dilatori o privi di fondamento giuridico.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise censure di legittimità (violazioni di legge o vizi logici della motivazione) e non può trasformarsi in un appello mascherato. Proporre una semplice rilettura delle prove già vagliate nei gradi precedenti conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Gli operatori del diritto devono quindi strutturare i propri ricorsi evidenziando i difetti giuridici della decisione impugnata, anziché insistere su una diversa interpretazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché non sollevava censure di legittimità, ma si limitava a proporre una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione, che non può riesaminare il merito della vicenda.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, qualora la Corte ravvisi una colpa nell’impugnazione, anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Su quali elementi si era basata la condanna della Corte d’Appello?
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su una valutazione logica e coerente di diversi elementi probatori convergenti, tra cui le dichiarazioni della persona offesa, il referto medico e i risultati di una consulenza tecnica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3180 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3180 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/11/1993
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali aggravate (capo A) resistenza al pubblico ufficiale (capo B);
considerato che l’unico motivo di ricorso – con cui si lamentano un error in procedendo e la violazione degli artt. 605 e 533 cod. proc. pen. in ordine all’affermazione di responsa dell’imputato, segnatamente per il delitto di cui al capo A. – lungi dal muovere compiute censure legittimità, finisce col perorare una diversa valutazione del compendo probatorio e un’alternat ricostruzione del fatto (segnatamente, circa la riconducibilità al ricorrente e non alla persona delle tracce ematiche trovate sul coltello), reiterando le allegazioni disattese dalla Corte ch un’argomentazione logica ed esente da vizi, ha dato conto degli elementi sulla base ha ritenu integrato il reato contestato, sottolineando la convergenza tra le dichiarazioni della persona o il referto medico e i risultati della consulenza (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 2
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/10/2024.