Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità. Spesso si crede che la Cassazione rappresenti un terzo grado di giudizio in cui poter ridiscutere l’intera vicenda, ma la realtà è ben diversa. Con l’ordinanza in esame, i Giudici Supremi hanno ribadito un principio fondamentale: il loro compito non è rivedere i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (art. 95 d.P.R. 115/2002). Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’imputato penalmente responsabile. Non rassegnato, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione tramite il suo difensore. La difesa lamentava una motivazione carente, contraddittoria e illogica da parte della Corte d’Appello, con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzionalità della condotta.
L’analisi del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente le doglianze presentate. Tuttavia, ha subito rilevato una criticità fondamentale nel ricorso. Sebbene formalmente il ricorrente lamentasse un vizio di legittimità (cioè un errore di diritto), in sostanza le sue argomentazioni non facevano altro che contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In pratica, la difesa chiedeva alla Cassazione di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella della Corte d’Appello. Questo tipo di richiesta, però, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui ruolo è di giudice della legge, non del fatto. Di conseguenza, il ricorso inammissibile era l’unica conclusione possibile.
Le motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata era tutt’altro che viziata. Al contrario, essa presentava un “conferente apparato argomentativo” a sostegno dell’affermazione di responsabilità. I giudici d’appello, in linea con quelli di primo grado, avevano fornito una motivazione “congrua e adeguata”, priva di vizi logici e fondata su “corretti criteri di inferenza” e “condivisibili massime di esperienza”. Le censure del ricorrente, dietro la parvenza di una critica legale, celavano il tentativo di ottenere un terzo giudizio di merito, non consentito nell’ordinamento italiano. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso insegna che il ricorso per Cassazione deve essere utilizzato per contestare reali violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione, e non come un pretesto per ridiscutere la valutazione dei fatti, che rimane di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, pur apparendo come una contestazione di vizi di legittimità, in realtà mira a una nuova ricostruzione e valutazione dei fatti, un’attività che è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che il ricorrente si duole dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato.
Considerato che la sentenza impugnata risulta assistita da conferente apparato argonnentativo a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore