Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma il “No” all’Affidamento in Prova
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al recupero e al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione approfondita del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tali decisioni, confermando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza di doglianze che mirano a una nuova valutazione dei fatti, anziché a denunciare vizi di legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la sua istanza di affidamento in prova. Il Tribunale aveva ritenuto la misura inadeguata a favorire il recupero del soggetto e a contenere la sua elevata pericolosità sociale.
La decisione del giudice di merito si basava su una serie di elementi concreti:
– La persistenza di condotte delittuose in epoca recente, come evidenziato dai carichi pendenti e da una nuova sentenza di condanna.
– La mancata emancipazione dall’uso di sostanze stupefacenti.
– Il mantenimento di legami con ambienti delinquenziali, circostanza aggravata dalla richiesta di svolgere attività lavorativa presso un’azienda che annoverava tra i suoi dipendenti ben 29 soggetti con precedenti penali per reati di natura allarmante.
– Elementi contraddittori emersi dalla relazione dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) riguardo l’effettivo avvio di un percorso di revisione critica.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
Di fronte a questa motivata decisione, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.
I giudici di legittimità hanno osservato che le censure del ricorrente, al di là della loro veste formale, non facevano altro che sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, sovrapponendo il proprio giudizio a quello, non manifestamente illogico, del Tribunale di Sorveglianza. Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare il merito della vicenda.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità sono chiare e radicate nei principi del nostro ordinamento processuale. Il provvedimento impugnato aveva solidamente fondato il rigetto della richiesta su una valutazione complessiva della personalità e della condotta del soggetto. Il Tribunale di Sorveglianza non ha omesso di considerare elementi favorevoli, ma li ha semplicemente valutati in modo diverso rispetto alle aspettative del ricorrente, fornendo una giustificazione coerente e priva di palesi illogicità. La scelta di lavorare in un contesto con un’alta concentrazione di persone con precedenti penali è stata ritenuta, logicamente, un fattore negativo che indicava la mancata rottura con ambienti a rischio, anziché un’opportunità di reinserimento. Pertanto, l’appello si è risolto in un tentativo non consentito di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito.
Le Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono significative. Viene ribadito il principio secondo cui il giudizio sulla pericolosità sociale e sull’adeguatezza di una misura alternativa è una prerogativa del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione di tale giudizio è assente, palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale è stata negata in primo luogo la richiesta di affidamento in prova?
La richiesta è stata negata a causa dell’inadeguatezza della misura a favorire il recupero sociale del condannato e a fronteggiare la sua elevata pericolosità sociale, evidenziata da recenti condotte delittuose, uso di stupefacenti e legami con ambienti criminali.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione, ma si limitavano a chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal Tribunale di Sorveglianza, compito che non rientra nelle funzioni della Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21668 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che i motivi dedotti da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e viso di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.
Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell’affidamento in prova sulla inadeguatezza della misura a favorire il recupero sociale del condannato e a fronteggiare la sua elevata pericolosità sociale. NOME COGNOME come si evince dai carichi pendenti e dalla recente sentenza di condanna in esito al primo grado del giudizio, ha reiterato in epoca recente le condotte delittuose, non si è affrancato dall’uso di stupefacenti ed è rimasto legato agli ambienti delinquenziali, tanto da chiedere di svolgere attività lavorativa presso una ditta che annovera tra i suoi dipendenti “ben 29 soggetti censurati per illeciti di varia ed allarmante natura”. Dalla relazione UEPE emergono, per di più, elementi contraddittori sull’avvio di un processo di revisione critica.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l’omessa valutazione di elementi favorevoli, in realtà diversamente valutati dal decidente con giustificazione non illogica.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024
Il Consigliere estensore