Ricorso Inammissibile: I Limiti al Sindacato della Cassazione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, in particolare quando si tratta di un ricorso inammissibile. La decisione chiarisce che le valutazioni discrezionali del giudice di merito, come il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, non possono essere messe in discussione in Cassazione se sorrette da una motivazione logica e sufficiente. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema processuale penale e i motivi per cui un ricorso può essere respinto senza un esame approfondito del merito.
I Fatti del Caso
Due soggetti ricorrevano in Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari. La corte territoriale aveva parzialmente riformato una precedente decisione del Tribunale di Foggia, riqualificando i reati di furto contestati e rideterminando le pene. I ricorrenti, non soddisfatti della decisione, decidevano di impugnarla dinanzi alla Suprema Corte, sollevando diverse questioni.
Il primo ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Il secondo, invece, denunciava un errore nell’applicazione di una specifica circostanza aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 10054 del 2024, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione comporta non solo il rigetto delle doglianze, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto le motivazioni dei ricorsi manifestamente infondate, riaffermando principi consolidati in materia di sindacato di legittimità.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e distinta per l’inammissibilità di ciascun ricorso. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, i giudici hanno ribadito che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questa discrezionalità sfugge al controllo della Cassazione a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva giustificato la sua scelta di considerare equivalenti le attenuanti e le aggravanti valorizzando la sussistenza della recidiva dell’imputato. Tale motivazione è stata ritenuta sufficiente e non censurabile in sede di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che il ricorrente non si era confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva infatti assolto il proprio onere argomentativo facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, e il ricorso non era riuscito a scalfire la coerenza logica di tale ragionamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: non ogni doglianza può trovare spazio in Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti o le scelte discrezionali dei giudici dei gradi precedenti. Perché un ricorso abbia successo, è necessario dimostrare un vizio di legge o una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o carente. In assenza di tali vizi, il ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile. Questa decisione serve da monito: un ricorso deve essere costruito su solide argomentazioni giuridiche e non su un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal giudice di merito, pena il rigetto e l’addebito delle spese.
Quando un ricorso in Cassazione è manifestamente infondato?
Un ricorso è manifestamente infondato quando contesta valutazioni discrezionali del giudice di merito (come il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti) che sono sorrette da una motivazione sufficiente, logica e non arbitraria.
La valutazione sulla recidiva può giustificare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti?
Sì, secondo la Corte, la valorizzazione della sussistenza della recidiva è una motivazione sufficiente per giustificare la decisione di considerare equivalenti, e non prevalenti, le circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10054 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari del 31 marzo 2022 ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia, riqualificando i reati di cui all’art 624 bis cod. pen. di cui ai capi D) e G) nelle ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. rideterminando le pene e confermando nel resto.
-Ritenuto che il primo ed unico motivo nell’interesse di COGNOME– con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti – è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag.4 della sentenza impugnata in cui si valorizza la sussistenza della recidiva) sono, pertanto, incensurabili.
-Ritenuto che il primo ed unico motivo nell’interesse di COGNOME– con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante ex art 61 n. 2 cod. pen. (capo F) – è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza laddove l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag.3 punto 5 della sentenza impugnata).
-Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2024 Il , Qorsigliere COGNOME sore COGNOME
Il Presidente