Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non riesamina il Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Quando un ricorso si limita a contestare la ricostruzione dei fatti già operata dai giudici precedenti, senza evidenziare vizi di legge, il suo esito è segnato: un ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini tra la valutazione del fatto e il controllo di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, basando la sua decisione sulla quantità e qualità della sostanza, nonché su altre circostanze concrete, che portavano a escludere un uso puramente personale e a ritenere la droga destinata a terzi.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando proprio questa valutazione. A suo avviso, i giudici di merito avrebbero errato nel qualificare la detenzione come finalizzata allo spaccio anziché all’uso personale. Inoltre, ha criticato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha sottolineato che i motivi presentati dall’imputato non denunciavano un vizio di legge, ma si configuravano come semplici “mere doglianze in punto di fatto”. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le prove e di dare una valutazione diversa da quella dei giudici di merito, un’operazione che è preclusa in sede di legittimità. La Corte può solo verificare se la legge è stata applicata correttamente, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato direttamente le prove.
La questione del ricorso inammissibile per le attenuanti
Anche il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato. I giudici di merito avevano negato il beneficio sulla base di una valutazione discrezionale, ma ampiamente motivata. In particolare, avevano dato peso alla circostanza che l’imputato avesse commesso il reato mentre si trovava già agli arresti domiciliari per un fatto analogo. Questo elemento, secondo i giudici, dimostrava una spiccata pericolosità sociale e una personalità incline a delinquere, giustificando pienamente il diniego delle attenuanti secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che i giudici di merito hanno esercitato correttamente il loro potere discrezionale. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche implica un’analisi complessa che tiene conto di vari fattori, inclusa la personalità dell’imputato e la sua pericolosità sociale. Nel caso di specie, la decisione di negare le attenuanti era supportata da una motivazione logica e congrua, basata sulla recidività specifica dell’imputato e sulla commissione del reato durante una misura cautelare. La Cassazione, non potendo entrare nel merito di tale valutazione discrezionale se non per controllarne la logicità, ha ritenuto il motivo infondato.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione è un chiaro monito: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o vizi di motivazione (come illogicità o contraddittorietà), non su un semplice disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non denunciavano una violazione di legge, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già effettuata dai giudici di merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità presso la Corte di Cassazione.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché l’imputato ha commesso il reato mentre si trovava già agli arresti domiciliari per un delitto simile. I giudici hanno ritenuto che questa circostanza dimostrasse una personalità incline al crimine e una significativa pericolosità sociale, giustificando così il diniego del beneficio.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44455 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44455 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il 07/08/1982
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Serino Giuseppe; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione all ritenuta destinazione a terzi, piuttosto che all’uso esclusivamente personale, dello stupefacente detenuto, valorizzandone il dato quantitativo e qualitativo e le concrete circostanze del fatto.
Manifestamente infondato è anche il motivo sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate valorizzando, tra l’altro, la circostanza che l’imputato abbia commesso il fatto mentre si trovava detenuto, per analogo reato, agli arresti domiciliari. I giudici del merito hanno espresso, in un ambito connotato dall’esercizio di poteri ampiamente discrezionali, una motivata valutazione con utilizzazione congrua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e, quindi, esprimendo un motivato convincimento nel quale sono entrati in gioco anche aspetti della personalità e pericolosità sociale dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
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