Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Manifestamente Infondato
Presentare un’impugnazione contro una sentenza è un diritto fondamentale, ma non è privo di limiti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene respinto prima ancora di entrare nel merito della questione, definendolo un ricorso inammissibile. Questo accade quando le motivazioni addotte sono considerate ‘manifestamente infondate’. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi applicati dai giudici e le conseguenze per chi tenta questa via senza solide basi legali.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo condannato per il delitto previsto dall’articolo 385 del codice penale. La Corte d’Appello aveva confermato la sua colpevolezza. L’imputato ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, non contestando il fatto in sé, ma sollevando una questione prettamente tecnica: a suo dire, i giudici di merito avrebbero commesso una violazione di legge nel calcolare la recidiva ai fini della determinazione della pena.
La Tesi del Ricorrente
Il punto centrale del ricorso era la presunta erronea applicazione delle norme sulla recidiva. Quest’ultima è la condizione di chi commette un nuovo reato dopo aver già subito una condanna definitiva e può portare a un aggravamento della pena. Il ricorrente sosteneva che la sua situazione fosse stata valutata in modo scorretto, portando a una pena più severa del dovuto.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile senza mezzi termini. La ragione è stata la sua manifesta infondatezza. I giudici supremi hanno stabilito che la sentenza impugnata aveva, in realtà, fornito una motivazione chiara, logica e del tutto corretta riguardo agli elementi che giustificavano la valutazione della pericolosità del soggetto.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
L’inammissibilità del ricorso non è una semplice archiviazione. La legge prevede conseguenze precise per il ricorrente. In questo caso, la Corte ha condannato l’imputato a pagare:
1. Le spese del procedimento.
2. Una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è giustificata dal fatto che, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186/2000, non vi era assenza di colpa da parte del ricorrente nel promuovere un’azione legale palesemente priva di fondamento.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione si basa su un principio fondamentale: il giudice di merito ha un potere discrezionale nel valutare gli elementi di fatto, purché la sua valutazione non sia palesemente illogica o irragionevole. Nel caso specifico, la sentenza d’appello aveva puntualmente indicato gli elementi che dimostravano una ‘maggiore pericolosità’ dell’imputato. Questi elementi erano la ‘specificità e molteplicità dei precedenti’ penali. In altre parole, non si trattava solo di avere dei precedenti, ma del fatto che questi fossero numerosi e specifici per il tipo di reato commesso. Secondo la Cassazione, questa valutazione era tutt’altro che irragionevole e, pertanto, il ricorso che la contestava era privo di qualsiasi seria argomentazione legale.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un importante monito: impugnare una sentenza è un diritto, ma deve essere esercitato con responsabilità. Presentare un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La decisione sottolinea come la valutazione sulla pericolosità di un imputato, basata su elementi concreti come la natura e il numero dei precedenti penali, rientri pienamente nel potere del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se tale valutazione risulta palesemente viziata da illogicità, cosa che in questo caso è stata esclusa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata aveva correttamente e in modo non irragionevole valutato la maggiore pericolosità dell’imputato sulla base della specificità e della molteplicità dei suoi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa ha considerato la Corte per confermare la valutazione sulla pericolosità dell’imputato?
La Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito, che si basava su elementi specifici e concreti: la natura e il numero considerevole dei precedenti penali a carico dell’imputato, ritenuti espressivi di una sua maggiore pericolosità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1994 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1994 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge in tema di computo della recidiva ai fini della pena.
Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Nello specifico, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato gli elementi del fatto che, con valutazione nient’affatto irragionevole, ha ritenuto espressivi di una maggiore pericolosità dell’imputato (specificità e molteplicità dei precedenti).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025.