Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione del Giudice di Merito
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che evidenzia i criteri di ammissibilità dei ricorsi e la discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze. Un’ordinanza ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello e condannando la ricorrente al pagamento delle spese. Questa decisione offre spunti importanti sulla specificità dei motivi di ricorso e sulla graduazione della pena.
I Fatti del Caso
Una donna, condannata dalla Corte d’Appello di Torino, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente tre:
1. La contestazione del mancato riconoscimento di un’attenuante, sostenendo che la Corte d’Appello avesse violato la legge.
2. La lamentela per un’eccessiva entità della pena inflitta.
3. La critica generale sulla graduazione della sanzione, ritenuta sproporzionata.
La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di rivalutare elementi già esaminati e decisi nei gradi di giudizio precedenti.
I limiti del ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso definendolo inammissibile. Il primo motivo è stato considerato una semplice ripetizione di argomentazioni già presentate e respinte in appello. La Cassazione ha chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’attenuante, considerando l’intero pregiudizio causato, inclusi gli effetti dannosi derivanti dalla violenza esercitata.
La discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Anche gli altri motivi, relativi all’eccessività della pena, sono stati ritenuti infondati. La giurisprudenza consolidata afferma che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato seguendo i principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento a elementi decisivi presenti nella sentenza impugnata. Pertanto, la valutazione sulla congruità della pena non poteva essere messa in discussione in sede di legittimità, se correttamente motivata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su principi procedurali e sostanziali chiari. Innanzitutto, ha ribadito che un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici o ripetitivi, mancando di una critica puntuale alla decisione appellata. In secondo luogo, ha confermato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti e sulla quantificazione della pena spetta al giudice di merito, il quale ha il compito di ponderare tutti gli elementi del caso. La Cassazione interviene solo se tale valutazione è palesemente illogica o priva di motivazione, cosa che non è avvenuta in questa circostanza. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione congrua e logicamente coerente.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di formulare ricorsi specifici e fondati su vizi di legittimità, piuttosto che su un disaccordo con la valutazione di merito del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello, mancando quindi del requisito della specificità e di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Qual è il ruolo del giudice di merito nella determinazione della pena?
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 del codice penale. La Corte di Cassazione non può riesaminare tale valutazione se è adeguatamente motivata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della persona che ha presentato il ricorso al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26048 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge i ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedisse reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla C merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avver la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la Corte di appello facendo corretta applicazione di argomentazioni logiche e giuridiche ha escluso l’applicazione dell’attenuante di all’art. 62 n. 4 cod. pen. avendo considerato complessivamente il pregiud arrecato, compresi gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contr è stata esercitata la violenza;
ritenuto che il secondo e il terzo e il quarto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità manifestamente infondati perché, secondo l’indirizzo consolidato del giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fiss pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la eserc aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congru riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolar della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024
Il Presilente