Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Valutazione dei Fatti è Definitiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Questo significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dai giudici dei gradi precedenti. L’analisi di questo provvedimento offre lo spunto per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Catania nei confronti di un imputato, accusato di aver concorso in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, il suo ruolo sarebbe stato quello di ‘vedetta’, un compito fondamentale per la sicurezza dell’operazione illecita. La condanna si basava principalmente sulle testimonianze raccolte durante il processo. L’imputato, ritenendo che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente le prove a suo carico, ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando un presunto ‘travisamento del fatto’.
I limiti del ricorso inammissibile e il ruolo della Cassazione
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) hanno il compito di ricostruire i fatti e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, ha il compito di verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Presentare censure che riguardano ‘la ricostruzione e la valutazione del fatto’ o ‘l’apprezzamento del materiale probatorio’ eccede i poteri della Cassazione. In questo caso, il ricorso è stato dichiarato ricorso inammissibile proprio perché, dietro la formale denuncia di un vizio di legge, si celava in realtà la richiesta di una nuova e diversa lettura delle testimonianze, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. I giudici hanno chiarito che non si può parlare di ‘travisamento del fatto’ quando l’imputato si limita a proporre una diversa interpretazione del dato probatorio. Per configurare tale vizio, è necessario che l’errore del giudice di merito sia palese, obiettivo ed evidente dagli atti processuali, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata. La Corte ha quindi concluso che non è suo compito sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio quando la decisione impugnata è sorretta da un ragionamento coerente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha stabilito il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ribaltare l’esito del processo basandosi su una diversa lettura delle prove. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che i motivi di ricorso devono concentrarsi su questioni di diritto o vizi logici manifesti della motivazione, pena l’inevitabile inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non è un ‘giudice di terzo grado’?
Significa che la Cassazione non può riesaminare l’intero processo per decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Il suo compito è solo quello di controllare che la sentenza impugnata abbia rispettato le leggi e sia basata su una motivazione logica e coerente, senza entrare nel merito della ricostruzione dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46239 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46239 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti cderi di inferenza, ,espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Catania ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del concorso nella condotta di spaccio della sostanza stupefacente, basata sulle testimonianze assunte che sorreggono in modo non illogico tale lettura (il ruolo di vedetta) in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un ‘travisamento del fatto”, perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cii una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Co COGNOME re estensore COGNOME
Il Pres nte