Ricorso Inammissibile: la Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funzioni il giudizio di legittimità e del perché un ricorso inammissibile rappresenti un esito frequente per chi cerca di rimettere in discussione la valutazione dei fatti. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato da un giovane condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila per due distinti reati: resistenza a pubblico ufficiale (capo 2) e tentata truffa (capo 1). La difesa dell’imputato contestava la sentenza di secondo grado, sostenendo un’errata ricostruzione dei fatti e una valutazione non corretta del materiale probatorio raccolto.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli eventi che avevano portato alla sua condanna, sperando in un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali:
1. La ricostruzione della vicenda: La difesa contestava il modo in cui i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano interpretato le prove, sia per quanto riguarda la consapevolezza di opporsi a agenti di polizia nel reato di resistenza, sia per il ruolo svolto nell’agevolare la condotta di tentata truffa del complice.
2. Il diniego delle attenuanti generiche: L’imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Vediamo nel dettaglio le motivazioni.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che le censure mosse dalla difesa investivano profili di giudizio riservati alla competenza esclusiva dei giudici di merito. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su massime di esperienza condivisibili e coerente con la decisione di primo grado.
In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello quando quest’ultima ha ragionato in modo logico e corretto. Il compito della Suprema Corte è quello di controllare la legittimità della decisione, non di riesaminare il fatto come se fosse un terzo grado di giudizio.
Anche la questione delle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile. La Corte d’Appello aveva già valutato la gravità del fatto come elemento determinante per negare il beneficio, fornendo una motivazione sufficiente. Infine, per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, i giudici hanno semplicemente rilevato che tale beneficio era già stato concesso in primo grado.
Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge (violazione di norme o vizi logici manifesti nella motivazione) e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una terza valutazione delle prove e dei fatti. Una strategia difensiva che non tiene conto di questo limite è destinata a sfociare in un ricorso inammissibile.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti riguardavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, aspetti che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La sentenza impugnata presentava una motivazione logica e adeguata, non sindacabile in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” e non può riesaminare le prove o rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non entrare nel merito delle decisioni sui fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, comporta la condanna della persona che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36216 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36216 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di L’Aquila, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito sia alla consapevolezza di opporsi a degli agenti di’ polizia, avuto riguardo al reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto al capo 2), e sia alla rilevanza del ruolo svolto per agevolare la condotta truffaldina posta in essere dal complice, in relazione al reato di tentata truffa ascritto al capo 1;
ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, concernendo apprezzamenti riservati al merito, sono ugualmente inammissibili, atteso che la Corte di appello – richiamandosi alla sentenza di primo grado – ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente, mentre quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena è stato rilevato come tale beneficio fosse stato già concesso dalla sentenza di primo grado;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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