Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riesamina i Fatti
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui limiti del ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile proposto da un imputato, chiarendo ancora una volta la distinzione fondamentale tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Questo principio è cruciale per comprendere perché non ogni sentenza può essere contestata fino all’ultimo grado di giudizio semplicemente perché non se ne condivide l’esito.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte di Appello di Napoli che lo aveva condannato. L’impugnazione si basava principalmente su due punti: una contestazione sulla ricostruzione della volontarietà nella violazione di una misura cautelare e la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e le circostanze di fatto per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di appello.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere i fatti. Il suo ruolo è quello di “giudice di legittimità”, il che significa che il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale, attività che rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili. Di conseguenza, non c’erano i presupposti per un intervento della Suprema Corte.
La Valutazione sulla Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Anche la censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Corte di Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione, correlando la violazione della misura cautelare con la commissione di condotte aggressive verso la persona offesa. Questa valutazione, essendo logica e non manifestamente errata, ha escluso la possibilità di considerare il fatto come “tenue” e, anche in questo caso, la Cassazione non ha potuto sindacare tale apprezzamento di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e dirette. La Suprema Corte ha stabilito che:
1. Le censure proposte erano inammissibili perché concernevano la ricostruzione e la valutazione del fatto, attività precluse nel giudizio di legittimità.
2. La motivazione della Corte di Appello era esente da vizi logici, adeguata e basata su corretti criteri di inferenza.
3. La decisione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. era stata correttamente argomentata in relazione alla gravità complessiva della condotta.
In virtù di questi principi, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale, che prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, quantificata in 3.000,00 euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione. È inutile e controproducente presentare un ricorso che si limiti a criticare la valutazione delle prove o a proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Un ricorso efficace deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e insanabili nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di trasformare la Cassazione in un terzo giudice del fatto non solo porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte non riguardavano errori di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito (primo grado e appello) e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è decidere nuovamente chi ha torto o ragione sui fatti, ma controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla ‘cassa delle ammende’, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5128 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASERTA il 19/07/1990
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che la Corte di appello di Napoli ha adeguatamente motivato sia in merito alla volontarietà della violazione, sia sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., per la correlazione della violazione della misura cautelare con la commissione di condotte aggressive nei confronti della persona offesa e quindi con valutazione non illogica della insussistenza della tenuità dell’offesa, e sia con riferimento al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che alla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 10 gennaio 2025
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