Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti del suo giudizio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti di una causa, ma di garantire la corretta applicazione della legge. Questa pronuncia chiarisce perché un ricorso inammissibile viene respinto quando le critiche sollevate dall’imputato riguardano l’interpretazione delle prove, un’attività riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il caso in esame riguarda una condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
I Fatti del Processo
L’imputato era stato condannato nei gradi di merito per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/90. Durante una perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di un quantitativo significativo di droga, circa 300 grammi di hashish e marijuana. Oltre alla quantità, altri elementi avevano portato i giudici a ritenere che la sostanza non fosse destinata a un uso personale, ma alla vendita a una clientela variegata. In particolare, è stata considerata la mancanza di una fonte di reddito stabile e documentata da parte dell’imputato e il suo comportamento volto a ritardare l’accesso delle forze dell’ordine alla sua abitazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta di tale decisione è stata la conferma della condanna e l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso presentato tentava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione degli elementi di prova, contestando la conclusione dei giudici d’appello sulla destinazione della droga allo spaccio. Questo tipo di censura, però, non è consentito nel giudizio di legittimità.
La Corte ha specificato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, immune da vizi di “manifesta illogicità”. Il ragionamento della Corte d’Appello si basava su criteri di inferenza corretti e su massime di esperienza condivisibili. La valutazione combinata del rilevante quantitativo di droga, della diversità delle sostanze, dell’assenza di un lavoro e del comportamento tenuto durante il controllo di polizia costituiva un quadro probatorio solido, la cui interpretazione non poteva essere rimessa in discussione in sede di legittimità. Le valutazioni del giudice di merito sono state definite “ponderate e non arbitrarie” e, come tali, non sindacabili in Cassazione.
Conclusioni: Limiti del Giudizio di Cassazione
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per correggere errori di diritto, non per contestare l’apprezzamento del materiale probatorio effettuato dai giudici che hanno direttamente esaminato le prove e i testimoni. La decisione sottolinea che, in presenza di una motivazione logica e coerente, la valutazione dei fatti operata nei gradi precedenti diventa definitiva. Pertanto, per avere successo in Cassazione, è necessario concentrarsi su vizi procedurali o su una palese e manifesta erronea applicazione della legge, non sulla speranza di una diversa interpretazione delle prove.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che sono di esclusiva competenza del giudice di merito (primo grado e appello).
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio?
I giudici hanno basato la loro convinzione su diversi elementi: il rilevante quantitativo di sostanze (circa 300 grammi), la diversità delle droghe (hashish e marijuana), l’assenza di una stabile fonte di reddito da parte dell’imputato e il suo comportamento teso a ostacolare la perquisizione domiciliare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 139)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibil perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza de giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espre in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha motivatamente riscontrato la sussistenza oggettiva e soggettiva del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, avendo insindacabilmente riscontrato che l’imputato era stato trovato in possesso di un rilevante quantitativo di sostanz stupefacenti (circa 300 grammi, complessivamente, di hashish e marijuana) di diversa qualità; che egli era privo di una stabile e documentata fonte di reddito e aveva tenuto un comportamento teso ad attirare l’attenzione della moglie e a non consentire l’accesso alla sua abitazione alla Polizia, al fine quantomeno di ritardar la perquisizione domiciliare. I giudici hanno plausibilmente ritenuto che il det quantitativo di droga non apparisse compatibile con una scorta personale ma, piuttosto, fosse finalizzato a soddisfare una variegata clientela. Si tratt ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, come tali insindacabili Cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, salvo la rettifica nei termini evidenziati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
POSITATA