Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi che portano a dichiarare un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un automobilista condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, che ha visto il suo tentativo di contestare la sentenza di secondo grado infrangersi contro i principi consolidati della procedura penale.
I Fatti del Caso e il Percorso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, ritenuto responsabile dalla Corte d’Appello di Potenza per la violazione dell’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada. Questa norma punisce chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica.
Non accettando la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due principali vizi della sentenza impugnata: l’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione.
Le Doglianze del Ricorrente e il ricorso inammissibile
Il ricorrente ha cercato di invalidare la sentenza di condanna sostenendo che i giudici di merito avessero interpretato male la legge e non avessero motivato adeguatamente la loro decisione. Tuttavia, le argomentazioni presentate si sono concentrate sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione del materiale probatorio.
In sostanza, la difesa ha tentato di offrire alla Corte di Cassazione una diversa lettura degli eventi e delle prove, chiedendo di fatto un terzo grado di giudizio nel merito. Questo approccio si è rivelato la causa principale della successiva dichiarazione di ricorso inammissibile.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, evidenziando un punto cruciale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello era supportata da un “conferente apparato argomentativo”. La motivazione fornita era stata ritenuta “congrua e adeguata”, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza, pienamente in linea con la decisione del Tribunale di primo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha stabilito che le questioni sollevate dal ricorrente — relative alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove e all’apprezzamento del materiale probatorio — esulavano completamente dalla sua competenza. Tali aspetti sono rimessi alla valutazione esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Tentare di riproporre in Cassazione un dibattito sulla valutazione fattuale equivale a chiedere un giudizio non consentito dalla legge, il che rende inevitabilmente il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto (errores in iudicando o in procedendo) e non può trasformarsi in un appello mascherato. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve individuare specifici vizi di legittimità, come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione manifestamente illogica, senza pretendere una nuova e diversa valutazione delle prove. In caso contrario, il risultato sarà, come in questo caso, una dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate riguardavano la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione.
Quale reato era stato contestato al ricorrente?
Al ricorrente era stato contestato il reato previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada, che sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dello stato di ebbrezza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in u ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Plresidente