Ricorso Inammissibile: La Cassazione sull’Uso del Telefono in Carcere
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile presentato alla Corte di Cassazione. Il caso riguarda l’uso di un telefono cellulare all’interno di un istituto penitenziario, un reato per cui il ricorrente aveva già ricevuto una condanna dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha respinto l’impugnazione, ribadendo i limiti del proprio giudizio e condannando il ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un soggetto, detenuto presso un carcere, proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua colpevolezza per l’utilizzo illecito di un telefono cellulare in carcere. Nel suo ricorso, l’imputato tentava di far valere due principali argomentazioni difensive: l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, e la sussistenza di una causa di giustificazione legata allo stato di necessità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare e rivalutare i fatti del processo, ma deve limitarsi a controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
I giudici hanno stabilito che le censure sollevate dal ricorrente erano in realtà finalizzate a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Per questo motivo, il ricorso è stato respinto senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
Una delle implicazioni più dirette di un ricorso inammissibile è di natura economica. L’articolo 616 del codice di procedura penale stabilisce che, in caso di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la Corte ha determinato tale somma in 3.000 euro, ritenendola congrua rispetto alle questioni trattate.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e concise. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello di Torino avesse già fornito una motivazione adeguata e logica su entrambi i punti contestati dal ricorrente. In primo luogo, era stata correttamente esclusa l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa della gravità del fatto. L’uso di un telefono in carcere non è considerato un’infrazione di lieve entità, poiché compromette la sicurezza e l’ordine dell’istituto penitenziario.
In secondo luogo, la Corte d’Appello aveva motivato in modo esauriente anche sull’insussistenza dello stato di necessità. La difesa aveva addotto ragioni che, secondo i giudici di merito, non integravano i requisiti di questa causa di giustificazione, evidenziando che il telefono era stato usato anche per scopi diversi da quelli urgenti e necessari rappresentati.
Poiché le censure del ricorrente si limitavano a contestare questa valutazione fattuale, senza evidenziare vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), la Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione: il ricorso deve concentrarsi su questioni di diritto e non su una riconsiderazione dei fatti. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove o della ricostruzione storica della vicenda porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito, oltre a non modificare la condanna, comporta significative conseguenze economiche per il ricorrente, che si trova a dover sostenere non solo le spese processuali ma anche una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legittimità (errata applicazione della legge), ma miravano a una nuova ricostruzione e valutazione dei fatti, attività che non è consentita nel giudizio della Corte di Cassazione.
Quali argomenti del ricorrente sono stati respinti in merito?
La Corte d’Appello aveva già respinto, con adeguata motivazione, sia la tesi della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), data la gravità del reato, sia la causa di giustificazione dello stato di necessità, poiché l’uso del telefono era avvenuto anche per ragioni diverse da quelle addotte dalla difesa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8548 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8548 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 18/10/1978
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, atteso che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Torino ha fornito adeguata motivazione in relazione sia alla esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. per la gravità del fatto e sia alla causa di giustificazione dello stato di necessità, rispetto all’utilizzo del telefono in carcere anche per ragioni diverse da quelle rappresentate dalla difesa;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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