Ricorso Inammissibile: Quando l’Ubriachezza non Esclude il Dolo
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, chiarendo le conseguenze di un ricorso inammissibile. Il caso analizzato offre spunti cruciali sulla genericità dei motivi di appello e sull’irrilevanza dello stato di ubriachezza volontaria ai fini della valutazione del dolo. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi specifici e ben argomentati, pena severe sanzioni economiche e la conferma della condanna.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La sua difesa si basava principalmente su due punti: la presunta insussistenza della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto e l’irrilevanza penale della sua condotta a causa di un grave stato di ubriachezza. L’imputato sosteneva che tale condizione avrebbe dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi presentati non solo generici, ma anche manifestamente infondati. La decisione si fonda sul fatto che la sentenza impugnata aveva già offerto una ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti, motivando in modo congruo su tutte le questioni sollevate, comprese quelle relative alla capacità dell’imputato e al suo stato di ebbrezza.
Le Motivazioni della Sentenza: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, ha evidenziato la genericità dei motivi di ricorso. Essi non contestavano specificamente la logica della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre questioni già ampiamente vagliate e respinte dai giudici di merito. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione impugnata, non una mera ripetizione di argomenti.
In secondo luogo, e con particolare rilevanza per il diritto penale sostanziale, la Corte ha affermato l’irrilevanza dello stato di ubriachezza rispetto al dolo. I giudici hanno osservato che la condotta dell’imputato, chiaramente oppositiva e finalizzata a ostacolare l’operato di un pubblico ufficiale, era di per sé prova sufficiente della sua volontà cosciente. Lo stato di ebbrezza volontaria non può essere invocato come scusante quando il comportamento dell’agente dimostra in modo evidente l’intenzione di commettere il reato.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, egli è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma, quantificata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza non deve essere utilizzato per fini dilatori o con argomentazioni palesemente infondate. La specificità e la serietà dei motivi di ricorso sono requisiti imprescindibili per evitare sanzioni e per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati, in quanto non contestavano specificamente la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado.
Lo stato di ubriachezza può escludere la colpevolezza in un reato?
Secondo questa ordinanza, no. Lo stato di ubriachezza è considerato irrilevante ai fini della valutazione del dolo quando la condotta dell’imputato, come in questo caso una palese azione oppositiva, dimostra chiaramente l’intenzione di commettere il reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8556 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8556 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/02/1986
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi di ricorso, considerata la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo e secondo grado, in merito all’accertamento delle condotte di reato, appaiono generici oltre che manifestamente infondati, essendo la sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivata su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate sia con riferimento all’insussistenza dell’incapacità di intendere e di volere e sia sull’irrilevanza dello stato di ubriachezza rispetto al dolo per la evidente condotta oppositiva posta in essere per ostacolare l’operato del pubblico ufficiale;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Il Consi re estensore
Così deciso il 7 febbraio 2025
Il Prèsildente