Ricorso Inammissibile per Truffa: La Titolarità della Carta Prepagata è Prova Sufficiente?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di ricorso inammissibile truffa, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di specificità dell’appello e sul valore probatorio di alcuni elementi, come la titolarità di una carta prepagata. Questa decisione ribadisce principi fondamentali per chiunque intenda impugnare una sentenza di condanna, evidenziando come la genericità e la ripetitività dei motivi portino inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna per il delitto di truffa, confermata dalla Corte d’Appello, nei confronti di un soggetto. L’imputato, ritenendo la sentenza di secondo grado viziata nella motivazione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro dell’accusa e della successiva condanna risiedeva nell’accredito di una somma, costituente l’ingiusto profitto del reato, su una carta prepagata intestata proprio al ricorrente. L’imputato contestava l’affermazione di responsabilità, ritenendo insufficienti le prove a suo carico.
L’Appello e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione. In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi proposti dall’imputato erano non solo manifestamente infondati, ma anche meramente ripetitivi di censure già sollevate nel giudizio d’appello. La Corte territoriale aveva, infatti, già esaminato e congruamente respinto tali argomentazioni con una motivazione logica e giuridicamente corretta. Il ricorso, pertanto, mancava di specificità, non instaurando un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma limitandosi a riproporre le stesse questioni.
Le Motivazioni: perché il ricorso inammissibile truffa è stato confermato?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su pilastri argomentativi solidi e coerenti con il suo orientamento consolidato. La motivazione dell’inammissibilità si articola principalmente su due punti chiave:
1. La Genericità e Apparenza dei Motivi: Il ricorso è stato giudicato privo di specificità e meramente apparente. In ambito processuale, non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice di merito; è necessario che il ricorrente si confronti direttamente e in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o illogicità. Ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza attaccare il ragionamento che ha portato alla loro reiezione, rende il ricorso un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
2. Il Valore del Dato Indiziario: Il punto centrale della decisione riguarda il valore probatorio della titolarità della carta prepagata. La Corte ha affermato che l’intestazione della carta su cui è confluito il profitto illecito costituisce un “dato altamente indiziario”. Questo elemento, pur non essendo una prova diretta, assume un peso significativo all’interno di un quadro ricostruttivo coerente. La Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato questo indizio, corroborandolo con altri elementi di fatto e logici che, considerati globalmente, consentivano di validare l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Di fronte a un simile quadro probatorio, la semplice negazione non è sufficiente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Pertanto, un ricorso inammissibile truffa è la diretta conseguenza di un’impugnazione che non rispetta il requisito della specificità. In secondo luogo, la pronuncia cristallizza un principio fondamentale in materia di truffe online e reati informatici: l’intestatario di uno strumento di pagamento (come una carta prepagata) su cui transitano somme di provenienza illecita è gravato da una posizione di forte sospetto. Tale circostanza, se non contrastata da spiegazioni alternative credibili, può essere ritenuta dai giudici un indizio grave, preciso e concordante, sufficiente a fondare una sentenza di condanna.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, privo di specificità, o si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Nel reato di truffa, essere il titolare della carta prepagata su cui è versato il denaro è una prova di colpevolezza?
Secondo questa ordinanza, la titolarità della carta è un “dato altamente indiziario”. Sebbene non sia una prova diretta, se inserita in un quadro ricostruttivo coerente e supportata da altri elementi logici, può essere sufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza di condanna impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4503 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4503 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, oltre che manifestamente infondato, è anche reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati dalla Corte territoriale che con motivazione logica e giuridicamente corretta li ha disattesi, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da uno specifico confronto con la complessità delle argomentazioni poste dai giudici di appello a base del loro convincimento (si veda pag. 6 della impugnata sentenza);
che, infatti, la Corte territoriale, in linea con l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata) ha valorizzato il dato altamente indiziario della titolarità della Postepay u cui è confluito l’accredito della somma costituente l’ingiusto profitto, nell’ambito di un quadro ricostruttivo della vicenda lineare e coerente, corroborato da altri elementi di fatto e logici, che globalmente considerati consentono di validare l’affermazione di responsabilità nel senso ritenuto dai giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.