Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PINEROLO il 18/09/1998
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui
si contesta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova relazione all’affermazione di responsabilità, in realtà attiene alla ricostruzione del fatt
è comunque concettualmente errato, non essendo consentito dedurre la violazione dell’art.
192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale-, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissi
delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla let
b) -come nel caso- ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U,
29541 del 16/07/2020 Imp. NOME Rv. 280027 – 04); tali deduzioni usualmente – ed ir(P?..ízinvo
anche in questo caso –
Apl.icanq la non corretta comprensione delle caratteristiche del
giudizio di legittimità, la cui peculiare funzione è il controllo della motivazio provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetto allo standard dell’intrinseca raziona
e della capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giunge alla decisione, e non di svolgere un terzo grado di giudizio; significativo in tal senso, c
motivo non indichi alcuno dei vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) idonei ad elevare la critica alla motivazione al livello di critica di legitti
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, sulla circostanza della minorata difesa, è meramente ripetitivo, a fronte di una motivazione (pg. 10) che spiega adeguatamente come l’uso dell’interfaccia online, abbia costituito uno ‘scudo’ alla capacità della vittima di essere oggetto di raggiro ed abbia facilitato gli esecutori a protrarre la condotta delittuo concretizzatasi in più episodi;
rilevato che il terzo motivo, attinente a differenti aspetti del trattamento sanzionator e circostanziale, non considera che il giudizio sulla pena esula dallo scrutinio di legittim ogni qualvolta si esprima in una motivazione che, come nel caso si specie, si immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, nel caso concreto nemmeno dedotte; la Corte ha assolto al proprio onere motivazionale evidenziando, a pg. 13, le gravi modalità della condotta, il danno significativo, il mancato risarcimento e, infine, l’insidiosa organizzazi di mezzi;
da ciò, l’inammissibilità, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.