Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Respinge l’Appello per Truffa Online
Nel panorama giudiziario, la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità è fondamentale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per truffa online. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e le conseguenze di una sua errata impostazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di truffa online. L’imputato, dichiarato colpevole sia in primo grado che dalla Corte d’Appello di Trento, aveva perpetrato una frode ai danni di un altro soggetto. Non accettando la sentenza di secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a diversi motivi per contestare la sua colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e le Argomentazioni Difensive
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due assi principali:
1. Vizio di motivazione sulla valutazione delle prove: Il ricorrente ha contestato la logica della sentenza d’appello, sostenendo una presunta contraddittorietà nel modo in cui i giudici avevano valutato l’esistenza di una querela per l’utilizzo fraudolento di una carta, a fronte dell’assenza di una specifica querela per il furto della stessa.
2. Vizio di motivazione sulla riconducibilità del fatto: Con il secondo e terzo motivo, la difesa ha messo in discussione le prove che collegavano direttamente l’imputato al reato commesso.
In sostanza, il ricorrente cercava di far emergere presunte falle nel ragionamento dei giudici d’appello, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati con una declaratoria di palese inammissibilità. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso non introduceva elementi di novità o critiche autonome rispetto a quanto già ampiamente discusso e deciso dalla Corte d’Appello. Il ricorso inammissibile si configurava, di fatto, come una semplice riproposizione delle stesse doglianze già respinte nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali del processo penale di legittimità. In primo luogo, ha evidenziato come le critiche del ricorrente avessero un carattere ‘meramente valutativo’ del compendio probatorio. L’imputato, cioè, non contestava un errore di diritto o un vizio logico manifesto della sentenza, ma proponeva una propria, differente, valutazione delle prove. Questa operazione, nota come ‘riesame del merito’, è espressamente vietata in sede di Cassazione. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti, ma di custode della corretta applicazione della legge e della coerenza logica delle motivazioni.
In secondo luogo, proprio perché il ricorso si limitava a ripresentare vecchie argomentazioni senza una critica effettiva e autonoma alla motivazione della sentenza d’appello, esso è stato considerato ‘aspecifico’. Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone specifici errori, e non può limitarsi a ignorarla ripetendo le proprie tesi difensive.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia è un monito importante: il ricorso in Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per far valere vizi di legittimità e non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti. Un ricorso che ignori questa regola fondamentale è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già espresse e respinte in appello, senza formulare una critica nuova e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso mirava a un “riesame del merito”?
Significa che il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti e le prove del processo, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione, invece, giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13938 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TRENTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La difesa ha presentato memoria di replica alla requisitoria e conclusioni Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che il 14 dicembre 2022 ha confermato la sentenza del tribunale che lo ha dichiarato colpevole del delitto di truffa online commesso in danno di COGNOME NOME.
Deduce il ricorrente:
con il primo motivo vizio della motivazione. Contesta la valutazione delle prove, sostenendo che dare peso probatorio all’assenza di una specifica querela per il furto della carta e poi dare atto dell’esistenza di una querela per l’utilizzo del stessa è contraddittorio e denota volontà punitiva con il secondo e il terzo motivo vizio della motivazione in relazione alla prova della riconducibilità del fatto all’imputato.
Il COGNOME ricorso è palesemente inammissibile, COGNOME in quanto COGNOME il COGNOME ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, de tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell’appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus finisce per risultare del tutto aspecifico.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023