Ricorso Inammissibile per Truffa: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di appello. Spesso, la difesa tenta un’ultima via presentando ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, per avere successo, è fondamentale che i motivi proposti non siano un semplice tentativo di rimettere in discussione i fatti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile truffa e confermando la condanna dell’imputato. Analizziamo la decisione per comprendere i confini invalicabili del giudizio di legittimità.
Il Caso in Analisi: Una Condanna per Truffa e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, confermata anche dalla Corte d’Appello di Torino. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte, articolando due principali motivi di doglianza. Il primo contestava la sussistenza stessa della responsabilità penale e degli elementi costitutivi del reato di truffa. Il secondo, invece, criticava la decisione dei giudici di merito di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate, anziché far prevalere le prime.
I Motivi del Ricorso Inammissibile per Truffa
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, qualificando l’intero ricorso come inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito da quello di legittimità.
Primo Motivo: La Critica sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo è stato considerato ‘aspecifico’ e ‘articolato esclusivamente in fatto’. L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Cassazione una rilettura degli elementi probatori e una diversa valutazione dei fatti, attività che esula completamente dai poteri della Suprema Corte. I giudici hanno sottolineato come le sentenze di primo e secondo grado (in un caso di ‘doppia conforme’) avessero fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, basata su una pluralità di elementi idonei a dimostrare la responsabilità penale. Tale ricostruzione, essendo logica e completa, non è censurabile in sede di legittimità.
Secondo Motivo: Il Bilanciamento delle Circostanze
Anche il secondo motivo, relativo al giudizio di equivalenza tra le circostanze, è stato ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta evidenziando l’assenza di elementi positivi tali da giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche. Al contrario, aveva valorizzato elementi negativi come i precedenti penali specifici dell’imputato e la sua manifesta mancanza di resipiscenza. La Cassazione ha ribadito che il bilanciamento delle circostanze è un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito e, se la motivazione è esente da vizi logici, non può essere sindacata.
le motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il ruolo dei giudici di merito e quello della Corte di Cassazione. Quest’ultima non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I ricorsi che mirano a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della difesa sono destinati all’inammissibilità.
Citando un proprio precedente (Sez. 5, n. 33114/2020), la Corte ha ricordato che il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto a un’esposizione analitica di tutti i criteri adoperati, poiché tale giudizio costituisce l’esercizio di un potere ampiamente discrezionale. La decisione di non far prevalere le attenuanti, basata su elementi concreti come i precedenti e l’assenza di pentimento, è stata ritenuta pienamente legittima.
le conclusioni: La Decisione Finale e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione offre un importante monito: per accedere con successo al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure che attengano a reali violazioni di legge o a manifesti vizi logici della motivazione, evitando di riproporre questioni di mero fatto già ampiamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti del caso, un compito che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si limita a giudicare sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa “doppia conforme” in questo contesto?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello sono giunti alla medesima conclusione sulla colpevolezza dell’imputato, basandosi su una motivazione coerente ed esaustiva. Questo rafforza la solidità della decisione e la rende più difficile da contestare in Cassazione.
In base a quali criteri è stato deciso il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
Il giudice ha optato per l’equivalenza (e non per la prevalenza delle attenuanti) perché non ha riscontrato motivi validi per concedere un trattamento più favorevole. La decisione si è basata su elementi concreti e negativi, quali i precedenti penali specifici dell’imputato e la sua manifesta mancanza di pentimento (resipiscenza).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36291 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRICHERASIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
aato avviso alie parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giardinieri NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte d Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di diversi parametri di valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e. perciò insindacabili in quesca sede, rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze attenJ-In’i gennriche ia contestJto ag,.’ant2 è geil 3riC.J r,o.i ccnsenti’c Li sede di legittimità; il giudizio di equivalenza è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità (in particolare i giudici di appello hanno rimarcato l’inesistenza di motivi idonei a giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche al contempo valorizzando i precedenti penali specifici e la mancanza di resipiscenza manifestata dall’imputato -vedi pag. 4-) e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838- 02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa . vore dela Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.