Ricorso Inammissibile Truffa: La Cassazione Conferma la Condanna e l’Aggravante
Recentemente, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso di truffa online, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulla configurabilità dell’aggravante della minorata difesa. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile per truffa sottolinea la necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti, anziché limitarsi a riproporre argomentazioni già respinte.
I Fatti del Caso
Una persona, condannata nei primi due gradi di giudizio per una truffa perpetrata tramite la vendita online di prodotti, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello, contestando diversi aspetti della decisione, tra cui l’affermazione di responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti e la sussistenza di una circostanza aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nell’aver presentato un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un’analisi puntuale dei quattro motivi di ricorso presentati, ritenendoli tutti inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
L’Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile per Truffa
Il rigetto del ricorso si fonda su precise ragioni procedurali e di merito. In primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità penale è stato giudicato generico e non specifico. La ricorrente si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo, secondo la Corte, viola l’art. 591 c.p.p., che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi di specificità.
Il secondo motivo, relativo alla mancata qualificazione del fatto come insolvenza fraudolenta, è stato considerato tardivo, in quanto non ritualmente sollevato in appello, e comunque manifestamente infondato alla luce della ricostruzione complessiva della condotta.
L’Aggravante della Minorata Difesa nella Truffa Online
Di particolare interesse è la conferma, da parte della Cassazione, dell’applicazione dell’aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) alle truffe online. Il terzo motivo di ricorso, che contestava tale aggravante, è stato ritenuto una mera reiterazione. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nelle vendite online, la distanza fisica tra la vittima e l’autore del reato crea una posizione di vantaggio per quest’ultimo. Egli può facilmente nascondere la propria identità, rendersi irreperibile e, soprattutto, impedire all’acquirente di effettuare un controllo preventivo ed efficace sul prodotto. Questa situazione di squilibrio giustifica pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Infine, anche l’ultimo motivo, relativo alla determinazione della pena e al diniego della sospensione condizionale, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha specificato che tali valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, se motivate senza illogicità, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. La prima, di natura processuale, è che un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, che si confronta puntualmente con la decisione impugnata, e non una semplice riproposizione di difese già sconfitte. Un ricorso generico e ripetitivo è destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. La seconda lezione, di diritto sostanziale, è la conferma della particolare vulnerabilità della vittima nelle truffe online, che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo attraverso l’applicazione dell’aggravante della minorata difesa. La distanza, nel mondo digitale, non è un fattore neutro, ma un elemento che può favorire il reo a scapito della parte lesa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non specifici, ovvero si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, oppure quando sono manifestamente infondati.
Perché la truffa online integra l’aggravante della minorata difesa?
Perché la distanza tra il luogo in cui si trova la vittima e quello in cui si trova l’agente del reato determina una posizione di maggior favore per quest’ultimo. Egli può più facilmente nascondere la propria identità, sfuggire alle conseguenze e impedire alla vittima di effettuare un efficace controllo preventivo sul bene venduto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, a favore della cassa delle ammende, qualora si ravvisi una colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38974 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38974 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di in ordine all’affermazione di responsabilità è fondato su motivi che ripropongono le stesse ra discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non sp La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua gener come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate da decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorar le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 2375
Ritenuto che nel caso in esame la corte di appello ha già sufficientemente spiegato come la com ricostruzione dei fatti denoti la consumazione degli stessi ad opera dell’imputata senza che delle ipotesi meramente alternative ed ipotetiche dedotte dalla difesa abbia trovato alcun ri
Considerato che il secondo motivo che lamenta l’omessa qualificazione dei fatti nei t dell’insolvenza fraudolenta non risulta ritualmente e specificamente avanzato in fase di appel comunque lo stesso appare alla luce delle argomentazioni circa la complessiva condotta dell’imp anche manifestamente infondato;
che il terzo motivo è reiterativo posto che la corte di appello ha fatto applicazione de secondo cui sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze d note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen., abbi nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui, invece, si trova l’agente d posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fu non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’ac (Sez. 2, n. 43706 del 29/09/2016, Rv. 268450 – 01);
che anche l’ultimo motivo è inammissibile posto che la determinazione della pena in misura pros ai minimi e il diniego della sospensione condizionale sono collegati dal giudice di merito circostanze di fatto che in quanto valutate in assenza di qualsiasi illogicità sono incensur presente sede;
considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pag delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 20 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2024 Il’AVV_NOTAIO COGNOME