Ricorso Inammissibile Truffa: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta alla Condanna
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, in particolare quando si discute di reati come la truffa. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile per truffa, sottolineando come la semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio non costituisca un motivo valido per l’impugnazione. Questo principio si rivela cruciale, specialmente quando le prove, come l’accredito del profitto illecito, sono chiare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una persona in Corte d’Appello per il reato di truffa, in concorso con altri soggetti. L’imputata, ritenendosi estranea ai fatti, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito. La difesa ha basato il ricorso su una presunta violazione di legge e su una manifesta illogicità della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
I Motivi del Ricorso e il Ruolo del Profitto
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la violazione dell’articolo 640 del codice penale (truffa) e dell’articolo 192 del codice di procedura penale (valutazione della prova), e la presunta illogicità della motivazione della sentenza d’appello. Secondo la ricorrente, non vi era prova sufficiente a dimostrare la sua partecipazione, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, al reato. Un elemento centrale della vicenda, tuttavia, era l’incameramento del profitto della truffa, che era confluito su una carta intestata proprio alla ricorrente.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile Truffa
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti ‘indeducibili’. Questo termine tecnico indica che le argomentazioni non potevano essere validamente sostenute in sede di legittimità. La ragione è stata individuata nel fatto che il ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ di questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza, ma ha semplicemente riproposto la stessa linea difensiva. Secondo la Corte, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente, poiché omette di svolgere una critica argomentata e mirata contro la decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Nel dichiarare il ricorso inammissibile per truffa, la Suprema Corte ha affermato che i giudici di merito avevano congruamente spiegato le ragioni della loro decisione, senza incorrere in vizi logici o giuridici. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta conforme ai principi di diritto consolidati. In particolare, la Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023), secondo cui, in tema di truffa, l’incameramento del profitto illecito su una carta intestata a un soggetto costituisce un elemento di decisiva rilevanza per affermare la responsabilità penale del beneficiario. Questo fatto, da solo, è sufficiente a sostenere la logicità della motivazione della condanna.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La Corte ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica specifica e pertinente alla sentenza di secondo grado, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non presentava motivi specifici di critica alla sentenza impugnata, ma si limitava a essere una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, delle argomentazioni già state respinte dalla Corte d’Appello.
Quale elemento è stato considerato decisivo per confermare la responsabilità per truffa?
L’elemento considerato di decisiva rilevanza è stato l’incameramento del profitto del reato. Il fatto che il denaro proveniente dalla truffa sia confluito su una carta intestata alla ricorrente è stato ritenuto una prova chiave della sua responsabilità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35043 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35043 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge in ordine all’applicazione dell’art. 640 cod. pen. e dell’art. 192, co. 2 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla prova della sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, nonché il vizio di manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità a titolo di concorso nello stesso reato, sono indeducibili perché fondati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che i giudici di merito hanno congruamente esplicitato le ragioni poste alla base della decisione, senza incorrere nei vizi riconducibili alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata con riferimento alla condotta truffaldina e al dolo del reato), motivando con argomentazioni conformi ai principi di diritto di questa Corte, a tenore dei quali, in tema di truffa, l’incameramento del profitto, confluito su una carta intestata alla ricorrente costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario (Sez. 7, n. 24562, del 18/4/2023, Montebello, n.m.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.