Ricorso Inammissibile Truffa: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
Con l’ordinanza n. 44996/2023, la Corte di Cassazione affronta un caso di ricorso inammissibile truffa, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di specificità dei motivi di ricorso. La decisione sottolinea come la semplice riproposizione delle argomentazioni già esaminate in appello non sia sufficiente per ottenere una revisione dalla Suprema Corte, specialmente quando le doglianze vertono sulla ricostruzione dei fatti anziché su vizi di legittimità.
I fatti del processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di truffa emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. Un’errata qualificazione giuridica del fatto, contestando la sussistenza del ‘dolo iniziale’, elemento fondamentale per configurare il reato di truffa.
2. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile per truffa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità stessa del ricorso. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati dall’imputato non avessero i requisiti necessari per essere esaminati, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Primo motivo: la genericità e la ricostruzione del fatto
Riguardo alla contestazione sul dolo iniziale e sulla qualificazione del reato di truffa, la Cassazione ha osservato che le argomentazioni del ricorrente erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione corretta e logica per dimostrare la sussistenza del dolo fin dal principio della condotta.
Il ricorso, secondo la Suprema Corte, non muoveva una critica argomentata e specifica contro la sentenza d’appello, ma si limitava a contestare la ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione è di competenza dei giudici di merito (primo grado e appello) e non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di legittimità, salvo vizi logici manifesti che in questo caso non sono stati riscontrati. Di conseguenza, il motivo è stato giudicato non specifico e solo apparentemente critico.
Secondo motivo: l’infondatezza manifesta sull’attenuante
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di lieve entità, è stato respinto. La Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva già motivato in modo esauriente e privo di vizi logici o giuridici le ragioni del diniego. La decisione della Corte territoriale era quindi ben argomentata e non censurabile in Cassazione. Per questo, il motivo è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione gravi e palesi nella sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse difese già rigettate, senza una critica puntuale e pertinente alla motivazione della Corte d’Appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile truffa. La decisione serve da monito: l’accesso alla Suprema Corte richiede argomentazioni giuridiche solide e non un mero dissenso sulla valutazione delle prove.
Perché il ricorso per truffa è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte in appello e si concentravano sulla ricostruzione dei fatti, un aspetto non riesaminabile dalla Corte di Cassazione, rendendo il ricorso generico e non specifico.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo al ‘dolo iniziale’ nel reato di truffa?
La Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano già motivato in modo corretto e logico che l’intenzione fraudolenta era presente fin dall’inizio della condotta, elemento necessario per configurare il reato di truffa.
È sufficiente riproporre gli stessi motivi dell’appello in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello, senza una critica argomentata specificamente contro le motivazioni della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44996 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44996 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio del motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di truffa, è articol doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e, i quanto incidenti non già su profili di diritto ma sulla ricostruzione del fatto, sono puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti che hanno consentito di ritenere il dolo “iniziale” quale elemento in grado di imprimere alla condotta del ricorren rilevanza penale (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la Corte territoriale ha motivato sulla sollecitazione difensiva con argomentazioni che risultano esenti da vizi logici e giuridici (si vedano pagg. 5 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere COGNOME nsore
Il Presidente