Ricorso Inammissibile per Truffa: Quando la Cassazione dice ‘Basta’ ai Motivi Ripetitivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: presentare un ricorso basato sulla semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti è una strategia destinata al fallimento. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile per truffa non solo non porti a una revisione della condanna, ma comporti anche ulteriori sanzioni economiche per il ricorrente. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, decideva di presentare ricorso per cassazione. La condanna si basava, tra le altre cose, sulla mancata consegna di un bene oggetto di una compravendita, comportamento ritenuto dai giudici di merito un raggiro idoneo a ingannare la vittima e a configurare il delitto.
L’imputato, attraverso il suo difensore, proponeva un unico motivo di ricorso alla Suprema Corte, contestando la dichiarazione di responsabilità e cercando di smontare l’impianto accusatorio che aveva retto nei primi due gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile per Truffa
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e consolidati nella giurisprudenza di legittimità:
1.  Manifesta Infondatezza e Contrasto con il Dato Normativo: Il motivo del ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. Le argomentazioni presentate erano in palese contrasto non solo con la normativa vigente in materia di truffa, ma anche con l’orientamento consolidato della stessa Corte di Cassazione. In particolare, i giudici hanno ribadito che la mancata consegna di un bene, nel contesto di una vendita, è un elemento che può pacificamente integrare gli ‘artifici e raggiri’ richiesti dalla norma penale.
2.  Genericità e Pedissequa Reiterazione: Il ricorso è stato considerato non specifico e meramente apparente. Invece di sollevare questioni di legittimità o vizi logici specifici della sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a una ‘pedissequa reiterazione’ degli stessi argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Questo comportamento viola la funzione tipica del ricorso per cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve come un importante monito. Affidarsi a ricorsi generici, che si limitano a riproporre le stesse difese senza criticare in modo specifico e pertinente la sentenza impugnata, è una via senza uscita. La Corte di Cassazione sanziona severamente questa pratica, dichiarando l’inammissibilità e aggiungendo un carico economico non indifferente per il ricorrente. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere fondato su vizi specifici della sentenza di secondo grado, argomentati in modo rigoroso e in linea con i principi di diritto. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il risultato è solo la conferma della condanna e un’ulteriore spesa.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era manifestamente infondato, in contrasto con la legge e la giurisprudenza consolidata, e si limitava a ripetere in modo pedissequo argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando così generico e non specifico.
La mancata consegna di un bene venduto può costituire il reato di truffa?
Sì, secondo la decisione, la mancata consegna del bene oggetto della vendita è stata considerata un elemento idoneo a integrare gli artifici e raggiri che costituiscono il reato di truffa, come confermato dalla motivazione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33594  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità, risulta manifestamente infondato perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato infatti che, con particolare riferimento alla mancata consegna del bene oggetto della vendita quale elemento idoneo ad integrare gli artifici e raggiri costitutivi del reato di truffa, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità e della sussistenza del reato nel caso di specie (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.