Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19532 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19532 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 11/03/1980
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, non è formulato in termini consentiti in questa sede dalla legge, in quanto, seppur formalmente volto a contestare un vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per concorso nel reato di truffa aggravata, esso, invero, risulta teso a prospettare una rivalutazione delle risultanze processuali e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, avulsi dal sindacato dinanzi a questa Corte, finendo con il reiterare profili di censura già vagliati e adeguatamente disattesi dai giudici di appello, i quali hanno congruamente indicato le ragioni e i solidi elementi posti a base del loro convincimento sul giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente (si veda pag. 7 della impugnata sentenza sui fotogrammi acquisiti dalle videocamere di sorveglianza, ritenuti del tutto nitidi e di elevata qualità, tali da permettere una certa identificazione del ricorrente, e sulla peculiare idoneità ingannatoria condotta truffaldina, in grado di superare anche l’ordinaria diligenza della persona offesa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche e l’omessa applicazione del minimo edittale della pena, è manifestamente infondato, poiché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità di fatto e del danno che ne è derivato (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), dovendosi sul punto sottolineare, da un lato, come in tema di attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice di merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , COGNOME, Rv. 271269 – 01) ; e dall’altro come il ricorrente abbia lamentato un’inesistente diritto al minimo edittale, a fronte dell’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e dunque nel giudizio dinanzi a questa Corte non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.