Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12621 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12621 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi il difensore di COGNOME NOME ha presentato conclusioni scritte Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e
successivo art. 8 D.L. 198/2022
Ritenuto in fatto
NOME NOME e NOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila che il 14 aprile 2023 ha confermato la sentenza del tribunale di Pescara che li ha condannati per truffa per avere conseguito l’ingiusto profitto, stimabile nella misura di euro 7400,00, corrispondente al valore di un orologio Bulgari di cui si sono appropriati, con artific e raggiri, in danno della persona offesa NOME COGNOME, titolare di una RAGIONE_SOCIALE.
2. NOME NOME deduce:
2.1. Violazione dell’articolo 601 comma 5 per omissione del termine a comparire di 40 giorni previsti dal codice di rito, eccezione sollevata tempestivamente nelle conclusioni rassegnate per iscritto avanti la Corte di appello che non si è pronunciata sul punto;
2.2. omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione avanzata nei motivi di gravame. Lamenta che la corte d’appello non ha esaminato lo specifico motivo di impugnazione esaminando solo i rilievi concernenti l’improcedibilità per difetto di querela, la mancata concessione dellle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta;
3. NOME NOME deduce:
3.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al difetto di procedibilità dell’azione penale per mancanza di querela poiché la stessa è stata proposta da persona non legittimata. L’unico vero titolare è il legale rappresentante dell’attività e quindi legittimato a proporre la querela era il marit della parte offesa;
3.2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
Lamenta il ricorrente l’omessa osservanza del termine per comparire di 40 giorni introdotto nel giudizio d’appello dall’articolo 34 comma 1 lettera g) n 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150 a decorrere dal 30 dicembre 2022.
Sul punto deve però osservarsi che con lai legge 30 dicembre 2022 n. 199, di conversione, con modifiche, del d.l. 31 ottobre 2022, n. 152 (recante misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e
di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), sono state previste modifiche tese ad assicurare il coordinato avvicendamento dei regimi delle impugnazioni. L’art. 5duodecies della legge n. 199 del 2022 ha sostituito integralmente l’art. 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dettando una rinnovata disciplina transitoria di coordinamento delle nuove norme in tema di giudizio di impugnazione, improntate al paradigma dell’udienza non partecipata, con le disposizioni dell’emergenza epidemiologica di cui al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, in vigore fino al 31 dicembre 2022. All’art. 5-duodecies citato è stabilito che l’art 94, comma 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, viene sostituito dal seguente: “per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 9, nonché le disposizioni di cui all’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, de decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo”.
In sintesi, sulla base della nuova disposizione, è stabilito che, se l’impugnazione è proposta entro il 30 giugno 2023, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui all’art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all’art. 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Si stabilisce inoltre che, nel caso in cui siano state proposte ulteriori impugnazioni (connesse, quindi, alla prima) avverso il medesimo provvedimento, ai fini dell’individuazione del regime applicativo, si dovrà fare esclusivamente riferimento all’impugnazione già proposta. Di conseguenza, fino al 30 giugno 2023 – sulla base, per l’appunto, della nuova disposizione transitoria la trattazione dei ricorsi per cassazione e quella dei giudizi d’appello avverrà sulla base delle disposizioni emergenziali, secondo una scelta ispirata al principio del tempus regit actum, riferito al regime giuridico vigente al momento in cui l’atto introduttivo d’impugnazione è stato proposto. Ne discende che, per gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell’udienza, ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale, attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale regime si dilaterà fino al giugno 2023 (termine poi ulteriormente prorogato).
È stata così superata l’impasse circa il termine minimo per la comparizione in appello, che continuerà ad essere di venti giorni, ai sensi dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., vecchia formulazione.
Nel caso in esame gli appelli sono stati presentati il 27/04/2022 e quindi trova applicazione la disciplina normativa emergenziale con conseguente termine di comparizione pari a 20 giorni.
Non è pertanto annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, manifestamente infondato, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell’imputato a dolersi della violazione so quando l’assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile considerato che il ricorrente non ha devoluto con i motivi d’appello la questione circa la responsabilità limitandosi ad invocare l’improcedibilità per difetto di querela, la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena
Anche il ricorso di NOME NOME è inammissibile.
La ricorrente ha riprodotto le stesse dogllianze già poste a base dell’appello, senza coinvolgere la motivazione offerta sul punto dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità, Considerato che dalla sentenza di primo grado e da quella d’appello risulta che la querela è stata sporta da NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Pescara.
La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato si rivela, poi, del tutto coerente e congrua, a fronte delle doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. La Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche per la mancanza di elementi di segno positivo, non potendosi considerare tale la sola incensuratezza dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L., 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma 19/12/2023
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME GLYPH
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