Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32902 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1605/2025
NOME COGNOME
CC – 23/09/2025
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ACERRA il DATA_NASCITA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17/12/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 30/06/2023, con la quale NOME è stato condanNOME alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 640 e 61 n. 2, 494 cod. pen.).
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione allÕart. 640 cod. pen.; la Corte di appello ha sostanzialmente
omesso di rispondere effettivamente alle censure difensive proposte con lÕappello; la mera disponibilitˆ della carta sulla quale era stato effettuato il versamento da parte della persona offesa non poteva essere ritenuto elemento risolutivo; al massimo, il ricorrente avrebbe potuto rispondere di un illecito civilistico; era stata omessa la considerazione dellÕerrore contenuto nella polizza in ordine al mezzo assicurato, cos’ come lÕomessa indicazione della targa.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione allÕart. 494 cod. pen. per mancanza dellÕelemento oggettivo e soggettivo del reato; lÕessersi qualificato come agente assicurativo non integra la condotta imputata, atteso che da tale qualifica non discende alcun effetto giuridico e dÕaltra parte nel corso dellÕesame dibattimentale la persona offesa non ha mai dichiarato che il NOME si sia attribuito tale qualitˆ.
2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per non avere riconosciuto la possibile applicazione dellÕart. 131cod. pen.; la Corte di appello non ha adeguatamente valorizzato gli elementi positivi e favorevoli, come il modesto valore economico del danno e la assenza di precedenti penali, oltre che la estemporaneitˆ della condotta.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugNOME venga annullato con rinvio.
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
4.1. In via preliminare, occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. Òdoppia conformeÓ, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logiche della sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilitˆ, nonchŽ in ordine alle caratteristiche ed offensivitˆ della condotta posta in essere. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la valutazione ed argomentazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con lÕappello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per lÕinsindacabilitˆ delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericitˆ delle doglianze che, cos’ prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determiNOME (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01).
4.2. Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito) confermando la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del truffa , con la realizzazione di chiari artifici e raggiri, caratterizzati tra lÕaltro da particolare insidiositˆ, oltre che dalla predisposizione di mezzi adeguati, senza che il ricorrente abbia fornito in senso contrario alcun valido elemento di prova (pag. 5).
4.3. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01) che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimitˆ quanto alla ricorrenza della condotta di sostituzione di persona imputata al capo b). Difatti, contrariamente a quanto affermato apoditticamente dalla difesa, anche in questa sede, è emerso come nella contrattazione con la persona offesa il ricorrente si sia presentato come agente assicurativo, abbia utilizzato elementi documentali, che seppure falsi o non precisamente strutturati rispetto allÕaccordo intervenuto, chiaramente facevano ipotizzare che da tale qualitˆ derivassero degli effetti giuridici, appunto la possibilitˆ ci concludere in nome e per conto della compagnia di assicurazione il relativo contratto. In tal senso, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull’attribuzione all’agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualitˆ personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, De Gaetani, Rv.278146-01).
4.4. Generico è anche il terzo motivo di appello, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello quanto alla impossibilitˆ di applicare nel caso di specie la disciplina di cui allÕart. 131cod. pen. (pag. 5 dove è stata richiamata la particolare insidiositˆ della condotta, lÕutilizzazione del mezzo telematico, il pericolo conseguente derivante dalla circolazione di mezzo senza assicurazione). Il motivo si caratterizza allÕevidenza per una evidente genericitˆ e mancanza di specificitˆ. La mancanza di specificitˆ del motivo, infatti, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericitˆ, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificitˆ, conducente, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilitˆ (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, COGNOME, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, COGNOME, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710 -01).
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Cos’ è deciso, 23/09/2025
La Cons. est. NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME