Ricorso Inammissibile: La Cassazione su Truffa Aggravata e Prescrizione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sugli effetti delle aggravanti, come la recidiva, sul calcolo della prescrizione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché un ricorso inammissibile può portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni pecuniarie aggiuntive per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per il reato di truffa. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due questioni principali davanti alla Suprema Corte: la presunta scorrettezza della motivazione della sentenza di condanna e la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo i fatti risalenti al 2017.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su una valutazione netta di entrambi i motivi di ricorso, ritenuti palesemente non accoglibili. Questa sezione esplora le ragioni giuridiche che hanno portato a tale conclusione.
La Genericità del Primo Motivo
Il primo motivo, con cui si contestava la motivazione della sentenza di condanna, è stato giudicato generico e indeterminato. Secondo la Corte, il ricorrente non ha rispettato i requisiti dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione. Nel caso di specie, la critica alla sentenza d’appello è stata formulata in modo vago, senza individuare con precisione i punti della motivazione ritenuti errati. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato, rendendo il motivo, e di conseguenza il ricorso inammissibile.
L’Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è stato definito manifestamente infondato. Il ricorrente sosteneva che, essendo il reato stato commesso nel 2017, il tempo necessario a prescrivere fosse già decorso. Tuttavia, la Corte ha sottolineato un dettaglio cruciale: il reato di truffa era aggravato dalla recidiva reiterata. Questa circostanza aggravante ha l’effetto di prolungare il termine di prescrizione. Facendo i dovuti calcoli, la Corte ha stabilito che tale termine non era affatto scaduto, né al momento della sentenza di secondo grado, né al momento della decisione della Cassazione stessa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali del diritto processuale penale. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve essere formulato con precisione e specificità, indicando chiaramente gli errori attribuiti al giudice precedente, pena la sua inammissibilità. In secondo luogo, le circostanze aggravanti come la recidiva hanno un impatto concreto e significativo sui tempi di prescrizione, potendo estenderli notevolmente. Questa decisione serve da monito sulla necessità di una difesa tecnica rigorosa e sulla corretta valutazione di tutti gli elementi giuridici del caso prima di adire la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’impugnazione è stata dichiarata inammissibile per due ragioni: il primo motivo era troppo generico e non specificava le critiche alla sentenza, mentre il secondo motivo, relativo alla prescrizione, era manifestamente infondato.
Perché la richiesta di prescrizione del reato di truffa è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché il reato era aggravato dalla recidiva reiterata. Questa aggravante allunga i termini di prescrizione, i quali non erano ancora decorsi al momento della decisione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10626 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10626 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 13/05/1977
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di truffa, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’annessa declaratoria di estinzione del reato di truffa, commesso nel 2017, per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, atteso che, trattandosi di truffa aggravata dalla recidiva reiterata il termine di prescrizione non risultava decorso alla data della sentenza di secondo grado, né ad oggi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.