Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa avere conseguenze decisive per l’imputato, precludendo persino la possibilità di far valere l’estinzione del reato per prescrizione. La Suprema Corte, con una motivazione netta, ribadisce i confini del proprio giudizio, limitato alla legittimità e non al merito dei fatti. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni e le implicazioni di questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso
Un soggetto, condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano principalmente due: in primo luogo, si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna; in secondo luogo, si invocava l’intervenuta prescrizione del reato, maturata successivamente alla sentenza della Corte d’Appello.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni della Suprema Corte.
Il Primo Motivo: La Rilettura dei Fatti è Preclusa
Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 640 c.p. e al vizio di motivazione, è stato giudicato aspecifico e reiterativo. La Corte ha osservato che l’imputato si limitava a riproporre le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività che esula completamente dai suoi poteri. Il giudizio di legittimità, infatti, non è un ‘terzo grado’ di merito, ma serve a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Il Secondo Motivo: Inammissibilità e Prescrizione
Di conseguenza, anche il secondo motivo, riguardante la prescrizione, è stato respinto. La Corte ha richiamato un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 6903/2016): la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Senza un rapporto valido, il giudice dell’impugnazione non ha il potere di esaminare e dichiarare eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate dopo la sentenza impugnata. La condanna, quindi, diventa definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di appello avevano fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme’, confermando la decisione di primo grado (c.d. ‘doppia conforme’) sulla base di una ‘pluralità di elementi idonei’. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era stata ritenuta logica, completa e priva di contraddizioni manifeste, e come tale non sindacabile in sede di Cassazione. Dichiarare il ricorso inammissibile è stata, pertanto, una diretta conseguenza del tentativo dell’imputato di superare questi limiti invalicabili.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legge o di motivazione palesemente illogica. Un’impugnazione che si limiti a criticare la valutazione delle prove, senza individuare specifiche violazioni normative, è destinata all’inammissibilità. Le conseguenze sono gravi: non solo la condanna diventa definitiva, ma si perde anche la possibilità di beneficiare di cause estintive come la prescrizione. L’imputato, in questo caso, è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso per truffa è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico e meramente reiterativo di argomentazioni già respinte in appello. L’imputato chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che esula dai poteri del giudice di legittimità.
Se il reato si è prescritto, perché la Cassazione non lo ha dichiarato?
La Cassazione non ha potuto dichiarare la prescrizione perché l’inammissibilità del ricorso ha impedito la costituzione di un valido rapporto processuale. Secondo un principio consolidato, senza un’impugnazione valida, il giudice non può pronunciarsi su cause di estinzione del reato maturate dopo la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la condanna, la declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7900 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7900 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a SOLINGEN( GERMANIA) il 23/09/1972
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NNN
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, è aspecifico in quanto reiterativo d medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei a poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pag. 1 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che la possibilità, invocata con il secondo motivo di impugnazione, di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268966 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.