Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Bloccano la Difesa
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere la conseguenza diretta di una strategia difensiva debole e di una storia criminale significativa. Il caso riguarda una condanna per truffa informatica, dove i tentativi della difesa di ottenere una revisione della pena si sono scontrati con la valutazione rigorosa della Suprema Corte, che ha sottolineato l’importanza dei precedenti penali e la correttezza delle decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Truffa Informatica all’Appello
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di truffa informatica. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva già escluso un’aggravante e rimodulato la pena inflitta all’imputata. Nonostante questa parziale vittoria, la difesa ha deciso di proseguire l’iter giudiziario presentando ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni relative alla sussistenza del reato, all’applicazione di benefici di legge e al riconoscimento di circostanze attenuanti.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. Questa decisione non è stata presa alla leggera, ma si fonda su una valutazione tecnica precisa di ogni doglianza presentata.
Motivi Preclusi e Reiterativi
Il primo motivo, che contestava la sussistenza degli artifizi e raggiri tipici della truffa, è stato dichiarato precluso. Questo significa che la difesa non aveva sollevato tale questione nel precedente atto di appello, concentrandosi unicamente sulla richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. In sostanza, non si può introdurre un argomento nuovo in Cassazione se non è stato discusso nel grado precedente.
Inoltre, le lamentele sulla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) sono state giudicate reiterative e manifestamente infondate, poiché la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato il diniego basandosi sull’abitualità della condotta criminale della ricorrente.
La Questione della Recidiva e delle Attenuanti nel decretare il ricorso inammissibile
Anche i motivi relativi alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti (sia generiche che per il danno di lieve entità) sono stati respinti. I giudici hanno evidenziato come i numerosi precedenti penali della stessa indole a carico dell’imputata dimostrassero una “ingravescente pericolosità” e una “accentuata riprovevolezza della condotta”.
La Corte ha ritenuto congrue le argomentazioni dei giudici di merito, i quali avevano escluso che il danno potesse essere qualificato come esiguo e non avevano riscontrato profili di meritevolezza tali da giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sulla natura dei motivi di ricorso. Essi sono stati ritenuti un insieme di argomentazioni o precluse (poiché non sollevate in appello), o ripetitive di questioni già adeguatamente risolte, o palesemente infondate. La biografia giudiziaria della ricorrente è emersa come elemento centrale e decisivo. I numerosi precedenti penali non solo hanno giustificato la conferma della recidiva, ma hanno anche costituito un ostacolo insormontabile per l’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti. La Corte ha implicitamente ribadito che tali istituti premiali non possono essere concessi a chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Conclusioni: L’Importanza di una Difesa Solida e Coerente
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di costruire una strategia difensiva coerente e tecnicamente solida sin dai primi gradi di giudizio. Introdurre nuovi argomenti in Cassazione è proceduralmente vietato se non discussi in precedenza. Inoltre, il passato criminale di un imputato ha un peso determinante non solo sulla quantificazione della pena, ma anche sull’accesso a benefici e circostanze favorevoli. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo conferma la condanna, ma comporta anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, aggravando la posizione del condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano in parte preclusi (non sollevati nel precedente grado di giudizio), in parte reiterativi di questioni già decise, e in gran parte manifestamente infondati, senza argomentazioni valide a sostegno.
Per quale motivo non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
La non punibilità non è stata concessa a causa dell’abitualità della condotta criminale della ricorrente, come emergeva dalla sua biografia giudiziaria (i precedenti penali), che è una condizione ostativa all’applicazione di tale beneficio.
Come hanno influito i precedenti penali della ricorrente sulla decisione finale?
I precedenti penali, definiti numerosi e della stessa indole, sono stati decisivi. Hanno dimostrato una “ingravescente pericolosità” e una “accentuata riprovevolezza della condotta”, portando i giudici a confermare la recidiva e a negare la concessione sia delle attenuanti generiche sia di quella per danno di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36822 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36822 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e, previa esclusione dell’aggravate di cui all’art. 640, comma 2, n. 2 bis cod.pen., ha rimodulato la pena inflitta all’imputata per il delitto di truffa informatica;
rilevato che il primo motivo che contesta la ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri costitutivi della fattispecie ascritta è precluso dalla mancata devoluzione in appello, avendo il difensore con l’atto di gravame dedotto esclusivamente l’insufficienza degli elementi probatori acquisiti al fine di ricondurre la condotta all’imputata, chiedendone l’assoluzione per non aver commesso il fatto;
che risultano reiterative e manifestamente infondate le doglianze in punto di mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen., avendo la sentenza impugnata (pag. 6) argomentato il diniego in considerazione dell’abitualità ostativa che emerge dalla biografia giudiziaria della ricorrente;
che risulta manifestamente infondato il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva, avendo i giudici d’appello chiarito che i numerosi precedenti della stessa indole che militano a carico della prevenuta appaiono dimostrativi della ingravescente pericolosità della ricorrente e dell’accentuata riprovevolezza della condotta a giudizio;
che i motivi che lamentano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella ex art. 62 n. 4 cod.pen. sono manifestamente infondati, avendo la Corte di merito dato conto con argomentazioni congrue delle ragioni alla base della reiezione delle richieste, evidenziando l’impossibilità di qualificare il danno in termini di esiguità, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e l’assenza di profili di meritevolezza idonei a giustificare il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore