Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea il Peso dei Precedenti Penali
L’ordinanza n. 2397/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti per presentare un appello efficace e sui limiti all’applicazione di istituti premiali come la non punibilità per tenuità del fatto. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per truffa, confermando la decisione dei giudici di merito e mettendo in luce come una storia criminale pregressa possa precludere l’accesso a benefici di legge.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di truffa emessa dal Tribunale di Piacenza e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto colpevole, ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il ricorso si basava su tre motivi principali: la contestazione della sua identificazione come autore del reato, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, bollandolo come manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Genericità delle Doglianze sull’Identificazione
Il primo motivo, relativo alla presunta errata identificazione dell’imputato, è stato liquidato come generico. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e logicamente motivato le ragioni per cui l’identificazione era da considerarsi certa. Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha saputo contrapporre argomentazioni puntuali e specifiche, limitandosi a reiterare doglianze già esaminate e respinte.
Il Ruolo dei Precedenti nel Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione degli altri due motivi. La Corte ha confermato la correttezza del diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. La legge richiede, per la sua applicazione, non solo la tenuità dell’offesa ma anche l’occasionalità del comportamento. Nel caso di specie, i giudici hanno sottolineato la presenza di “plurimi specifici precedenti” a carico dell’imputato. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva per escludere il requisito dell’occasionalità, rendendo impossibile l’applicazione del beneficio.
Analogo ragionamento è stato applicato per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Cassazione ha richiamato la sua costante giurisprudenza, secondo cui tale attenuante presuppone un pregiudizio “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrilevante”. La valutazione non deve limitarsi al valore della singola cosa sottratta, ma deve considerare il valore complessivo del danno arrecato. Anche in questo caso, la condotta e il contesto non permettevano di qualificare il danno come irrilevante.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su principi consolidati. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già vagliate nei gradi di merito, ma deve individuare vizi specifici (come la manifesta illogicità) nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. In secondo luogo, la presenza di una storia criminale specifica e reiterata è un fattore ostativo all’applicazione di benefici come la non punibilità per tenuità del fatto, poiché dimostra una tendenza a delinquere che contrasta con la ratio dell’istituto, pensato per condotte del tutto sporadiche. Infine, l’ordinanza ribadisce l’interpretazione restrittiva dell’attenuante del danno di speciale tenuità, che non può essere concessa se il pregiudizio economico, seppur non ingente, non è comunque qualificabile come quasi inesistente.
Conclusioni
La decisione in esame è un monito importante sulla necessità di formulare ricorsi specifici e ben argomentati, capaci di confutare punto per punto le motivazioni della sentenza di appello. Sottolinea inoltre in modo netto come i precedenti penali specifici rappresentino un ostacolo quasi insormontabile per l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., poiché minano alla base il requisito dell’occasionalità della condotta. Il risultato è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici, si limitavano a ripetere doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)?
Non è stata applicata perché l’imputato aveva a suo carico plurimi precedenti penali specifici. Secondo la Corte, questa circostanza esclude il requisito dell'”occasionalità” del fatto, che è indispensabile per poter beneficiare della non punibilità.
Quali sono i requisiti per ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.)?
Secondo la giurisprudenza citata nella sentenza, la concessione di questa attenuante richiede che il pregiudizio economico causato sia ‘lievissimo’, ovvero di valore ‘pressoché irrilevante’. La valutazione deve tenere conto del valore complessivo del danno arrecato con l’azione criminosa, non solo del valore del singolo bene.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2397 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2397 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Lodi DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 24/3/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-dato, altresì, atto che sono pervenute conclusioni a firma del difensore;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Co te e Tribunale di Piacenza che, in data i Appello di Bologna confermava la decisione del aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di truffa e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il primo motivo che revoca in dubbio l’affermazione di responsabilità dell’imputat reitera, peraltro in forma generica, doglianze già adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con un percorso argomentativo privo di manifeste illogicità. La Corte di merito alle pagg. 2/3 ha ampiamente chiarito le ragioni che rendono certa l’identificazione de ricorrente quale autore dell’illecito e con le stesse il difensore non si rapporta in termini puntuali a fini di confutazione. Del pari destituito di fondamento è il gravame in ordin diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., avendo i giudici d’appe motivatamente escluso sia la tenuità dell’offesa che l’occasionalità del fatto in ragione plurimi specifici precedenti che militano a carico del prevenuto.
Sfugge a censura in questa sede anche il mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui concessione della circostanza presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante ed è, inoltre, necessari considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo pregiudizio arrecato con l’azione criminosa (Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Rv. 260201 01;Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020,dep.2021, Rv. 280615 – 01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente