Truffa Online: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come viene valutato un ricorso inammissibile in materia di truffa. Il caso analizza i limiti dell’appello al giudice di legittimità, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti anziché richiedere una semplice rivalutazione dei fatti. Approfondiamo la vicenda e le ragioni giuridiche che hanno portato alla decisione finale.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine da una condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver ingannato una persona fingendosi un venditore di biciclette. La frode era stata perpetrata utilizzando una carta di pagamento prepagata, sulla quale la vittima aveva versato una somma di denaro. Un elemento chiave per l’identificazione dell’autore del reato è stato il fatto che la carta in questione era stata attivata esibendo proprio il documento d’identità dell’imputato.
Nonostante la condanna in secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sua identificazione, la sussistenza stessa della truffa e l’entità della pena inflitta.
I Motivi del Ricorso e il Ricorso Inammissibile
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali, tutti respinti dalla Suprema Corte:
1. Contestazione dell’identificazione: Il ricorrente ha messo in dubbio di essere l’autore materiale della truffa. Tuttavia, non ha fornito argomenti specifici contro la motivazione della sentenza impugnata, che legava in modo diretto la carta usata per la frode alla sua persona tramite il suo documento d’identità.
2. Insussistenza degli artifici e raggiri: È stata contestata la presenza degli elementi tipici del reato di truffa. Secondo la difesa, le azioni compiute non integravano gli “artifici e raggiri” richiesti dalla norma penale.
3. Eccessività della pena: Infine, il ricorso criticava il trattamento sanzionatorio, ritenendolo sproporzionato.
La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i motivi presentati non meritevoli di un esame nel merito, giungendo a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Sul primo motivo, i giudici hanno evidenziato come la censura si risolvesse in una mera richiesta di riconsiderare le emergenze probatorie, senza confrontarsi con il solido argomento della Corte d’Appello: la carta prepagata era stata attivata con il documento del ricorrente. Questo legame diretto era stato considerato prova sufficiente dell’identificazione.
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte territoriale aveva spiegato in modo persuasivo che gli artifici e raggiri consistevano nell’essersi spacciato per un venditore, nell’aver richiesto informazioni dettagliate e nel aver creato nella vittima la falsa impressione di un reale interesse all’acquisto, inducendola in errore.
Infine, riguardo alla pena, la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello, che aveva giustificato la quantificazione della sanzione facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato e alla particolare insidiosità della condotta, elementi che denotano una maggiore gravità del fatto e una più spiccata pericolosità sociale del reo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per avere successo in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione di merito. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, che evidenzino vizi di legittimità (violazioni di legge) o difetti manifesti di logicità nella motivazione della sentenza precedente. Chiedere ai giudici di legittimità di riesaminare i fatti come se fossero un tribunale di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo di ricorso sull’identificazione dell’autore del reato è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non contestava un vizio di legittimità della sentenza, ma si limitava a chiedere una rivalutazione delle prove. La sentenza impugnata aveva già fondato l’identificazione su un elemento preciso: la carta prepagata usata per la frode era stata attivata presentando il documento d’identità del ricorrente.
In che cosa consistevano gli ‘artifici e raggiri’ secondo la Corte?
Secondo la motivazione della sentenza confermata dalla Cassazione, gli artifici e raggiri consistevano nel fatto che il ricorrente si era spacciato per un rivenditore di biciclette, aveva chiesto informazioni dettagliate e aveva dato alla vittima la falsa impressione di essere realmente interessato all’acquisto, inducendola così in errore e a versare il denaro.
Come è stata giustificata la quantificazione della pena?
La Corte di merito ha motivato la severità della pena facendo espresso riferimento a due elementi: i numerosi precedenti penali dell’imputato e la particolare insidiosità della condotta. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e logica, respingendo anche questo motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16720 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME<eira COGNOME NOMENOME
Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la identificazione del ricorrente come autore della truffa, non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare le emergenze probatorie e non si confronta con il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, che ha fondato l’identificazione sul fatto che la carta postepay utilizzata per la frode era stata attivata mediante esibizione della propria carta d’identità del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata);
che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza degli artifici e dei raggi ritenuto conto che non si confronta adeguatamente con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale che ha evidenziato come il ricorrente si fosse spacciato per un rivenditore di biciclette avesse chiesto informazioni dettagliate, dando l’impressione di essere realmente interessato all’acquisto, così inducendo in errore la persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata);
che, infine, non supera la soglia di ammissibilità neanche l’ultimo motivo, che contesta il trattamento sanzionatorio, tenuto conto che la Corte di merito ha motivato la quantificazione della pena facendo espresso riferimento ai numerosi precedenti ed alla particolare insidiosità della condotta (pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024