Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Truffa
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che non soddisfano i requisiti di specificità richiesti dalla legge. Il caso riguarda una condanna per truffa e la decisione della Suprema Corte di dichiarare il ricorso inammissibile fornisce importanti spunti sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Comprendere le ragioni di tale decisione è fondamentale per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa ai sensi dell’art. 640 del codice penale, ha presentato ricorso per Cassazione. La sua responsabilità era stata accertata sulla base di prove concrete, tra cui il fatto di essere l’intestatario della carta prepagata su cui erano stati accreditati i proventi illeciti del reato. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, sollevando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
L’appellante ha basato il suo ricorso su tre principali argomentazioni, tutte respinte dalla Corte Suprema perché ritenute generiche e ripetitive.
La Contestazione sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione della sentenza di condanna, lamentando una presunta insufficienza delle attività investigative. La Corte ha rapidamente liquidato questo punto come ricorso inammissibile, osservando che non si trattava di una critica puntuale alla sentenza d’appello, ma di una ‘pedissequa reiterazione’ delle stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Con il secondo motivo, si lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una motivazione logica e coerente, sottolineando l’assenza di elementi positivi a favore del ricorrente che potessero giustificare una riduzione della pena.
La Richiesta di Non Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto
Infine, il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p. La Corte ha respinto anche questa doglianza, confermando la valutazione del giudice di merito che aveva escluso l’applicabilità dell’istituto in ragione dell’intensità del dolo, della gravità della condotta e, non da ultimo, dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave di volta dell’intera ordinanza risiede nel concetto di ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso di legittimità non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
In questo caso, tutti i motivi presentati sono stati giudicati ‘non specifici ma soltanto apparenti’. Essi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse questioni già decise in appello, senza sviluppare una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni esposte nella sentenza di secondo grado. Questa ‘pedissequa reiterazione’ non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di evidenziare un vizio specifico (legale o logico) della decisione che si contesta.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa pronuncia sottolinea l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione che siano specifici, pertinenti e critici nei confronti della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre argomenti già vagliati. È necessario, invece, individuare con precisione i vizi di legittimità o le illogicità manifeste nella motivazione e argomentare in modo puntuale il perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata. La declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rappresenta la diretta conseguenza di un’impugnazione che non rispetta tali canoni di specificità.
Perché un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile se ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Perché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello, non limitarsi a ripetere argomenti già esaminati e respinti. Questa pratica, definita ‘pedissequa reiterazione’, rende i motivi generici e quindi inammissibili.
In base a quali elementi si può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi, come, nel caso di specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell’imputato, senza dover analizzare ogni singolo fattore favorevole o sfavorevole.
Quali fattori possono impedire il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Il riconoscimento di questa causa di non punibilità può essere escluso in presenza di elementi che indicano una certa gravità del reato, quali l’intensità del dolo, le modalità della condotta e, come nel caso esaminato, i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9010 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 24/02/1999
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e, nello specifico, l’insufficienza e la carenza del attività investigative, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del ricorrente alla luce di un completo e coerente quadro probatorio considerato, inoltre, che il ricorrente è risultato l’intestatario della carta prepagat sulla quale è stato accreditato il denaro oggetto del reato di truffa contestato (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che in tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiv del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5 – , Sentenza n. del 09/09/2020, Rv. 279908 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d tale valutazione;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della causa di non punibilità
di cui all’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto di non poter riconoscere l’invocata causa di non punibilità alla luce dell’intensità del dolo e delle gravi modalità della condotta considerati, inoltre, i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato il ricorrente (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 18/02/2025
Il Pre idente
NOME I periali