Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8916 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8916 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIURARIU NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame, che ha confermato la responsabilità dell’imputata per il delitto di truffa contestato con motivazione esente da vizi logic e giuridici (si veda pag. 4 sulle numerose prove della partecipazione dell’imputata al raggiro, della cui sussistenza non può dubitarsi considerato che l’imputata e il marito, proprio con l’invio dei documenti e con l’incontro de visu con la vittima, ne avevano carpito la fiducia per farsi corrispondere il denaro e rendersi successivamente irreperibili);
osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, al giudizio di bilanciamento operato nella sentenza impugnata nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ivi compresa la quantificazione della somma a titolo di provvisionale, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 ove la Corte ha sottolineato la gravità del danno cagionato, il cui importo, mai restituito neppure parzialmente,
corrisponde esattamente alla somma legittimamente liquidata a titolo di provvisionale);
che peraltro dalla sintesi dei motivi di appello esposta in sentenza risulta che la censura in merito alla recidiva non era stata prospettata con l’appello e ciò non consente la proposizione in questo grado;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
Il Consigliere es COGNOME
sore COGNOME
Il Presi nte