Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un tentativo di truffa, ma la lezione che se ne trae è di natura prettamente processuale: non si può chiedere alla Suprema Corte di trasformarsi in un terzo giudice di merito per ottenere una nuova valutazione delle prove. Analizziamo insieme i dettagli della vicenda e le ragioni della decisione.
I fatti alla base del procedimento
I fatti oggetto del processo vedevano un uomo imputato per tentata truffa ai danni di un’altra persona. Secondo l’accusa, confermata nei primi due gradi di giudizio, l’imputato si era presentato falsamente come un poliziotto. Sfruttando questa falsa identità, aveva indotto in errore la vittima, prospettandole la possibilità di ottenere un’assunzione a tempo indeterminato come insegnante grazie al suo presunto intervento.
Condannato dalla Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: l’errata valutazione degli elementi costitutivi del tentativo di truffa e l’inattendibilità della persona offesa.
I motivi del ricorso e la valutazione della Corte
L’appellante ha contestato la decisione della Corte d’Appello su due fronti:
1. Sulla sussistenza del tentativo: Il primo motivo di ricorso criticava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla configurabilità del reato in forma tentata.
2. Sulla credibilità della vittima: Il secondo motivo denunciava l’illogicità della motivazione con cui i giudici avevano ritenuto credibile la testimonianza della persona offesa, proponendo una lettura alternativa delle prove.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha spiegato che il primo motivo non era consentito in sede di legittimità. L’appellante, infatti, non contestava un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, utilizzando criteri di valutazione diversi da quelli, legittimamente, adottati dal giudice di merito. Inoltre, il motivo è stato giudicato una pedissequa reiterazione di argomenti già esaminati e respinti in appello, rendendolo così non specifico e puramente apparente.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, né di verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo compito è solo quello di verificare che la motivazione sia esente da vizi logici evidenti e contraddizioni, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La Corte d’Appello, infatti, aveva adeguatamente spiegato le ragioni del proprio convincimento, affrontando anche le presunte contraddizioni nel racconto della vittima.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione sono radicate nei principi che governano il processo penale e i gradi di giudizio. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito, nelle pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata, aveva fornito una motivazione logica e coerente sia sulla qualificazione giuridica del fatto come tentata truffa, sia sulla credibilità della persona offesa. Qualsiasi tentativo da parte del ricorrente di mettere in discussione tale impianto argomentativo, proponendo una diversa interpretazione delle prove, si scontra inevitabilmente con i limiti del giudizio di legittimità. Dichiarare un ricorso inammissibile in questi casi serve a preservare la distinzione tra giudizio di merito (dove si accertano i fatti) e giudizio di legittimità (dove si controlla la corretta applicazione della legge).
Le conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione, non può essere un pretesto per richiedere una terza valutazione dei fatti. La ricostruzione della vicenda, una volta effettuata dai giudici di primo e secondo grado con motivazione congrua, diventa definitiva e non più sindacabile in sede di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non contestavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, i motivi erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello.
È possibile contestare la credibilità di un testimone davanti alla Corte di Cassazione?
No, non è possibile contestare direttamente la credibilità di un testimone proponendo una diversa valutazione delle sue dichiarazioni. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito su quel punto è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha ascoltato il testimone.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26028 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26028 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa la sussistenza degli estremi del tentativo con riferimen all’imputazione di cui al capo A) non è consentito dalla legge in sede di legitti poiché, non solo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fat mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogget di ricorso;
considerato, infatti, che il giudice di merito ha motivato alle pagine 13-14-15 della sentenza impugnata circa la correttezza della qualificazione del fa nell’ipotesi di cui agli artt. 56, 640, comma 1 cod. pen., richiamando gli dell’istruttoria dibattimentale, in cui è emerso che l’imputato, presentan falsamente come poliziotto, traeva in errore la persona offesa prospettandol grazie al suo contributo, l’assunzione in qualità di insegnante di ruolo;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla valutazione di credibilità della persona off denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclu per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione del risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiar la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffron tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/20 Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, in particolare a pagina 15 della sentenza impugnat con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini de dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, motiva esaustivamente anche in relazione alla contraddittorietà della persona offes quale conseguenza del peculiare e increscioso oggetto del giudizio;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024.