Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28781 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezz motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui a cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ott inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha es ragioni del suo convincimento, rilevando da un lato che l’imputata ha posto in essere u di condotte preordinate ad ottenere il consenso del contraente, il quale, raggirat ricevuto le coordinate di una carta di credito in garanzia, le ha riservato le camere d consentendole di soggiornarvi; dall’altro che la suddetta condotta era fin dall’inizi trarre in inganno il titolare della struttura per godere gratuitamente del soggiorno, resto, è stato dimostrato dalla circostanza che l’imputata non ha provveduto n successivamente ad estinguere il debito;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ de di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applic dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che s risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che il comportamento tenuto dall’i connota di spregiudicatezza e scaltrezza, avendo la donna approfittato di una circo obiettiva, ossia la discussione avvenuta con l’addetta alle pulizie, per dileguarsi senz dovuto e fingendo di essersi sentita offesa a causa dei rimproveri rivolti alla figlia;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparen quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la s oggetto di ricorso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’eccessività del non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, a relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed att per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella spec argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento elementi ritenuti decisivi o rilevanti a pag. 6;
che il quarto” motivo di ricorso, con il quale contesta la mancata applicazion circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manife infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, anche considerato il principio a da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o supe gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 4 giugno 2024
Il Consigliere estensore c Il Preside y te