Ricorso Inammissibile per Truffa: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa non solo confermare una condanna, ma anche aggravarne le conseguenze economiche per l’imputato. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto il tentativo di un uomo, condannato per una serie di truffe ai danni di una compagnia di assicurazioni, di rimettere in discussione la sua responsabilità. Questo caso sottolinea i rigidi limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per truffa emessa nei confronti di un individuo, ritenuto responsabile di aver frodato una nota compagnia assicurativa. Dopo la conferma della condanna anche in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua linea difensiva, tuttavia, si è rivelata debole e incoerente: sosteneva di essere stato egli stesso una vittima di truffa, una tesi peraltro diversa da quella avanzata nel precedente grado di giudizio e non supportata da prove concrete.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rapidamente archiviato il caso, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su tre pilastri fondamentali della procedura penale che ogni legale dovrebbe tenere a mente prima di adire la Cassazione.
1. La ‘Doppia Conforme’ e i Limiti del Giudizio di Legittimità
I giudici hanno evidenziato la presenza di una “doppia conforme”: sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano raggiunto la stessa conclusione sulla colpevolezza dell’imputato. Questa circostanza limita fortemente la possibilità di contestare la valutazione dei fatti in Cassazione. La Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda, ma un giudice della legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge.
2. Divieto di Rivalutazione delle Prove
Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa lettura delle prove (fonti probatorie) e una ricostruzione alternativa dei fatti. Questa richiesta è stata giudicata inaccettabile. Le doglianze difensive, secondo la Corte, miravano a una “rivalutazione delle fonti probatorie”, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano già spiegato in modo “ampio e congruo” le ragioni del loro convincimento, analizzando i collegamenti dell’imputato con i contratti fraudolenti e l’inattendibilità della sua tesi difensiva.
3. Genericità e Manifesta Infondatezza dei Motivi
Infine, il ricorso è stato considerato generico e manifestamente infondato. I motivi presentati non erano specifici né pertinenti rispetto alle argomentazioni della sentenza d’appello, ma si risolvevano in deduzioni vaghe che non potevano in alcun modo scalfire la solidità della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del giudizio di Cassazione. I giudici hanno ribadito che non è possibile utilizzare questo strumento per proporre una versione dei fatti diversa da quella accertata nei gradi di merito, soprattutto quando questa è supportata da una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano già smontato la tesi difensiva, evidenziando le contraddizioni e l’assenza di prove a sostegno. Pertanto, il tentativo di riproporre la stessa questione in Cassazione, mascherandola come un vizio di legge, era destinato a fallire.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze molto concrete per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stato condannato a pagare:
1. Le spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi inammissibili.
3. La rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile (la compagnia assicurativa), liquidate in quasi 2.700 euro oltre accessori.
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, da utilizzare solo in presenza di reali vizi di legittimità. Un’impugnazione presentata con motivi generici o finalizzata a un improbabile riesame dei fatti non solo è inutile, ma comporta anche un significativo aggravio di costi per chi la propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e miravano a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione, specialmente a fronte di una doppia sentenza conforme sulla responsabilità dell’imputato.
Cosa significa ‘doppia conforme’ in questo contesto?
Significa che sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello hanno emesso sentenze di condanna concordanti sulla responsabilità dell’imputato. Questa circostanza rafforza la decisione e limita ulteriormente la possibilità di contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali della parte civile, quantificate in 2.686 euro oltre accessori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/05/1974
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e la memoria del civile, con allegata nota spese;
considerato che i motivi di ricorso, ove si contesta la responsabilità dell’i una serie di truffe ai danni di assicurazione non sono consentiti in questa se fronte di una “doppia conforme” sulla responsabilità, manca la correlazio complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle fondamento dell’impugnazione giacché, in sostanza, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione, per giunta in base a ragioni differenti da quelle propugnate con l’atto di appello, ove affermava – così la sintesi fattane nella sentenza d’appello e non contestata con di essere stato a sua volta vittima di truffa;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente e congruamente spieg ragioni del proprio convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedaisto, in pag. 9 sugli specifici collegamenti dell’imputato con le singole contrattazioni sulla sua effettiva residenza, sulla sostanziale assenza di contestazione per imputazione e sulla inattendibilità della tesi difensiva che pretende di individuare contraenti – e non l’Assicurazione – come persona offesa delle truffe);
considerato perciò che il ricorso si risolve nella formulazione di deduzioni gen manifestamente infondate, che conducono l’impugnazione all’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricor pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am nonché alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalla parte civile, li in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Con inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa s presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che complessivi € 2.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, i 3 giugno 2025.