Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Truffa Online
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei motivi per cui un ricorso inammissibile viene respinto dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda una persona condannata per truffa e sostituzione di persona, che ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione dei fatti che avevano già portato a una doppia condanna conforme nei gradi di merito.
I Fatti del Caso: La Truffa Online
L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver pubblicato annunci di vendita fittizi su un noto portale online. Secondo le sentenze di primo e secondo grado, egli utilizzava il proprio nome, il proprio numero di telefono o utenze intestate a soggetti stranieri inesistenti per avviare le trattative con gli acquirenti. Una volta convinte le vittime, riceveva i pagamenti su carte prepagate o conti correnti a lui direttamente riconducibili. L’incameramento di tali somme, secondo i giudici, costituiva la prova della sua responsabilità penale, avendo tratto un vantaggio patrimoniale dai raggiri.
I Motivi del Ricorso e il Limite del Giudizio di Legittimità
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Contestazione della responsabilità: Ha cercato di fornire una versione alternativa dei fatti, sostenendo di non essere il responsabile delle truffe. Ha contestato la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
2. Bilanciamento delle circostanze: Ha criticato la decisione della Corte d’Appello di considerare equivalenti le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante della recidiva reiterata e specifica.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, ribadendo la natura e i limiti del proprio sindacato.
La Ricostruzione dei Fatti non spetta alla Cassazione
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una “inammissibile ricostruzione dei fatti”. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Il suo compito è verificare che la motivazione dei giudici di merito sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano spiegato in modo esauriente le ragioni della condanna, evidenziando elementi chiari e concordanti:
* L’uso di annunci online associati all’imputato.
* La ricezione del denaro su carte e conti a lui intestati.
* L’inverosimiglianza della sua difesa, in particolare il fatto che le denunce per lo smarrimento delle carte fossero state presentate solo dopo le querele delle vittime.
Di fronte a una motivazione così solida e priva di vizi logici, la Cassazione non può che prenderne atto, senza poterla sostituire con una diversa valutazione.
La Valutazione delle Circostanze: una Scelta Discrezionale del Giudice di Merito
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il bilanciamento tra circostanze aggravanti (come la recidiva) e attenuanti è una tipica valutazione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è palesemente arbitraria, illogica o priva di motivazione. In questo caso, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua scelta di considerare le circostanze equivalenti, sottolineando il “peso della recidiva reiterata e specifica”. Tale motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta sufficiente e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è uno strumento per contestare l’accertamento dei fatti compiuto nei primi due gradi di giudizio. Se le sentenze di merito sono sorrette da una motivazione logica e coerente, la ricostruzione dei fatti in esse contenuta diventa definitiva. La decisione sottolinea l’importanza per la difesa di concentrare le proprie argomentazioni, in sede di legittimità, su vizi di diritto o illogicità manifeste della motivazione, piuttosto che tentare di ottenere una nuova, e non consentita, analisi del materiale probatorio.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti già accertati dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché non rispetta i requisiti previsti dalla legge. In questo caso specifico, il tentativo di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti costituisce un motivo di ricorso non consentito e, quindi, inammissibile.
Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti può essere criticato in Cassazione?
Sì, ma solo entro limiti molto stretti. La Cassazione può annullare la decisione solo se la valutazione del giudice di merito è frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario e non è supportata da una motivazione sufficiente. Altrimenti, si tratta di una valutazione discrezionale che non può essere riesaminata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44863 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 22/11/1970
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., non è consentito dalla leg sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediant criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella doppia conforme pronuncia di condanna;
che, infatti, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo che: a) l’imputato pubblicava g annunci sul sito “Subito.it” con il proprio nome, utilizzava la propria utenza telefonica o ut intestate a soggetti stranieri inesistenti per intavolare le trattative e riceveva gli accredi somme sulle proprie carte postepay o sui propri conti correnti; b) l’aver incamerato gli impor sottratti sulle proprie carte dimostra la responsabilità penale dell’imputato, il quale ha goduto dei vantaggi patrimoniali dei raggiri posti in essere mediante la pubblicazione d annunci falsi; c) l’imputato non ha denunciato lo smarrimento delle carte prepagate su cui sono stati effettuati gli accrediti, salvo che in due casi, in epoca successiva alle denu presentate dalle vittime delle truffe, di modo che resta implausibile la sua alternativa versi dei fatti;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in termini meramente possibilist il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiv reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondat implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato d legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorret sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzio dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della p irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (cfr. p. 5, ove s evidenzia il peso della recidiva reiterata e specifica) sono, pertanto, incensurabili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 29 ottobre 2024