Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi d’Appello sono Solo Apparenti
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa alla specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica generica o della semplice riproposizione di argomenti già valutati nei gradi di giudizio precedenti. Un’ordinanza recente della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, in un caso relativo al reato di truffa e al diniego delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: un’Accusa di Truffa
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa previsto dall’art. 640 del codice penale, ha presentato ricorso per cassazione. L’impugnazione si fondava su due motivi principali: il primo contestava la correttezza della motivazione che aveva stabilito la sua responsabilità penale, mentre il secondo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si basa su un’analisi rigorosa dei requisiti di ammissibilità del ricorso, evidenziando le carenze di entrambi i motivi presentati.
Primo Motivo: La Reiterazione delle Argomentazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo del tutto indeducibile. Il ricorrente, infatti, non aveva formulato una critica argomentata e specifica contro la sentenza d’appello, ma si era limitato a riproporre le stesse difese già presentate e puntualmente respinte dalla corte territoriale. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente provato la responsabilità dell’imputato sulla base di un quadro probatorio completo e coerente, aggravato dal fatto che l’individuo era stato colto in flagranza di reato. Un ricorso che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a ripeterla, è per definizione non specifico e quindi destinato a diventare un ricorso inammissibile.
Secondo Motivo e ricorso inammissibile: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva logicamente motivato il diniego basandosi sull’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, rendendo superflua ogni altra considerazione e immune da censure la decisione.
L’Elemento Soggettivo della Truffa: Il Dolo Generico
La Corte ha colto l’occasione per ricordare che, nel reato di truffa, la prova del dolo generico (cioè la coscienza e volontà di ingannare) può essere desunta dalle circostanze concrete e dalle modalità esecutive dell’azione. Attraverso un processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, dimostrando la sua consapevolezza dell’inganno, del profitto e del danno, anche solo come possibili conseguenze della propria condotta.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la pratica legale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è fondamentale che l’impugnazione in Cassazione non sia una sterile ripetizione delle difese già svolte, ma una critica puntuale, specifica e argomentata dei vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza impugnata. Allo stesso modo, la contestazione sul diniego delle attenuanti generiche deve mirare a dimostrare un’evidente illogicità nella valutazione del giudice, e non semplicemente a riproporre elementi già considerati e motivatamente scartati.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca di specificità, ossia quando si limita a ripetere argomenti già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Come si dimostra l’intenzione di truffare (dolo) in un processo?
La prova del dolo generico nel reato di truffa può essere ricavata indirettamente dalle circostanze concrete e dalle modalità esecutive del crimine. Attraverso un ragionamento logico, si può risalire alla volontà cosciente del soggetto di ingannare per ottenere un profitto, accettando il rischio di causare un danno.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se ci sono elementi a favore dell’imputato?
No, il giudice non è obbligato. Per negare la concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti decisivi (come, in questo caso, l’assenza di aspetti positivamente valutabili), senza dover analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36805 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto provata la responsabilità del ricorrente alla luce di un completo e coerente quadro probatorio;
considerato, inoltre, che il ricorrente è stato colto in flagranza di reato (si veda in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), e che i motivi pertanto devono ritenersi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che in tema di truffa, la prova dell’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiv del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l’inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione (Sez. 5 – , Sentenza n. del 09/09/2020, Rv. 279908 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 8 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, l’assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2025.