Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Truffa e Attenuanti Generiche
Quando un appello alla Suprema Corte di Cassazione non viene nemmeno esaminato nel merito? La risposta risiede nel concetto di ricorso inammissibile, un esito che si verifica quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio pratico, affrontando un caso di truffa e chiarendo i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza di condanna e richiedere le attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di truffa, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. In primo luogo, sosteneva che la sua condotta non costituisse una truffa, ma un semplice inadempimento contrattuale, contestando quindi la qualificazione giuridica del fatto. In secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Il Ricorso Inammissibile Secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso e lo ha dichiarato immediatamente inammissibile. La ragione è netta: le argomentazioni presentate dall’imputato erano una semplice e pedissequa reiterazione di quanto già esposto e respinto nel giudizio d’appello. Secondo i giudici, il ricorso era privo di specificità e si limitava a prospettare doglianze in fatto, tentando di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria per spiegare perché i fatti costituissero il reato di truffa e non un mero inadempimento civile. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: per negare le attenuanti, è sufficiente che il giudice di merito fornisca un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Motivazione del Diniego
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sua decisione. I giudici supremi hanno chiarito che, per negare le attenuanti, si possono valorizzare diversi elementi, tra cui:
* La sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
* I precedenti penali a carico dell’imputato.
Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento a favore o contro l’imputato, ma è sufficiente che la sua decisione si basi su argomenti logici e pertinenti, come avvenuto nel caso di specie. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta immune da vizi.
Le Motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non svolgeva la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica mirata e argomentata contro la decisione di secondo grado. Si è risolto, invece, in una sterile riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi, tentando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse pienamente sufficiente. La giurisprudenza costante ammette che il giudice possa motivare tale diniego facendo riferimento a elementi specifici e decisivi, come l’assenza di aspetti positivi nella condotta dell’imputato o la presenza di precedenti penali, senza dover passare in rassegna ogni possibile elemento.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce la severità con cui la Corte di Cassazione valuta i requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte, ma deve individuare vizi specifici di violazione di legge o di motivazione nella sentenza impugnata. Inoltre, la decisione conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche, il cui diniego, se supportato da una motivazione logica e congrua, anche se sintetica, è insindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l’appello è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato una ‘mera reiterazione’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato una ‘mera reiterazione’ quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni e profili di censura già presentati e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. In tal caso, il ricorso è privo di specificità e risulta inammissibile.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, il giudice di merito può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche motivando la sua decisione anche solo sulla base dell’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Anche i soli precedenti penali possono essere un elemento sufficiente a giustificare il diniego.
Qual è la differenza tra truffa e semplice inadempimento contrattuale secondo questa ordinanza?
L’ordinanza non entra nel merito della distinzione, ma afferma che la Corte d’Appello ha indicato in modo adeguato, logico e non contraddittorio le ragioni di fatto e di diritto per cui il comportamento dell’imputato costituiva il reato di truffa, escludendo la configurabilità di un mero inadempimento contrattuale. La decisione della Corte d’Appello su questo punto è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il 20/03/1985
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo d’impugnazione, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione responsabilità per il reato di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché inteso a prospettare doglíanze in fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, così che essi si mostrano privi di specificità e soltanto apparen in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che, infatti, hanno indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui hann ravvisato tutti gli elementi costitutivi del reato di truffa e hanno esclus configurabilità di un mero inadempimento contrattuale (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), così che la sentenza risulta dotata di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria che, in quanto tale, è insindacabile in sede di legittimità;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente assolto all’onere motivazionale sul punto, considerato che nel motivare il diniego delle suddette attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rileva come avvenuto nella specie (si veda pag. 3), ben potendosi valorizzare anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), ed anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.